Ricorso al prefetto: modalità e modello di presentazione
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Direttore: Alessandro Plateroti

Ricorso al prefetto: modalità e modello di presentazione

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Il Codice della Strada prevede il ricorso al prefetto avverso a numerose sanzioni amministrative entro un termine di 60 giorni dalla contestazione.

Tutti gli automobilisti si sono ritrovati, almeno una volta, alle prese con una contravvenzione, quella che in gergo tecnico si chiama ‘sanzione amministrativa’. In casi del genere, il soggetto al quale è stata contestata una infrazione del Codice della Strada può percorrere due strade: la conciliazione amministrativa, ovvero pagare l’ammontare della sanzione indicata sul verbale (anche in misura ridotta, qualora sia prevista questa opzione), oppure ricorrere al Prefetto del luogo dove è stata commessa l’infrazione. Vediamo di seguito come procedere in merito a quest’ultima soluzione.

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Come fare ricorso al prefetto

Di per sé, il ricorso al prefetto per multa è uno scritto, prodotto dal conducente o dal titolare del veicolo al quale è stata contestata l’infrazione in cui espone i motivi per i quali ritiene di essere stato sanzionato ingiustamente. Non può presentare ricorso un soggetto che assuma il ruolo di conducente senza essere stato destinatario della contestazione immediata o della notifica del verbale. Inoltre, non si può ricorrere in presenza di un semplice ‘preavviso di violazione‘ (ad esempio l’atto lasciato da un vigile sul parabrezza dell’auto); in tal caso, bisogna attendere di ricevere il verbale di accertamento prima di procedere.

L’articolo 203 del Codice della Strada (“Ricorso al prefetto“) delinea le modalità di presentazione del ricorso. Anzitutto, i termini: “giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito“. Il ricorso va fatto al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione e presentato “all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno“.

Con l’azione di ricorso, il ricorrente può produrre tutta la documentazione che ritiene utile a sostenere la propria causa e può, in aggiunta, richiedere anche un’audizione personale.

Il comma 1-bis dell’Articolo 203 del Codice Stradale stabilisce, inoltre, che “il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento“. Quando si opta per questa procedura, il prefetto deve poi trasmettere il ricorso all’ufficio o al comando dell’organo che ha eseguito l’accertamento della violazione, assieme alla documentazione presentata dal ricorrente. Per fare ciò, ha a disposizione un tempo massimo di trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

Se, invece, si presenta ricorso presso un organo di polizia, il responsabile dell’ufficio o del comando ha il dovere di trasmettere il ricorso al prefetto entro un termine di 60 giorni dal deposito o dalla ricezione dello stesso. “Gli atti” – si legge al comma 2 dell’Articolo 203 del Codice Stradale – “devono essere corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso“.

In alternativa, il ricorso può essere inoltrato anche mediante posta elettronica certificata a condizione che lo stesso risulti sottoscritto con firma elettronica digitale, autenticata dalla persona legittimata oppure “rechi in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato“, come si legge sul portale del Ministero dell’Interno. Il documento va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del prefetto locale oppure all’indirizzo PEC dell’organo accertatore.

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fonte foto https://www.facebook.com/poliziadistato.it/

Il modello per ricorso al prefetto

Attraverso il portale del Ministero dell’Interno è possibile scaricare il modello da compilare per inoltrare il ricorso al prefetto.

In alto a destra, va indicata il luogo (ovvero la provincia) dove si trova il prefetto cui ci si rivolge. Nella prima parte vanno inseriti gli estremi di identificazione del soggetto che inoltra il ricorso: nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza. Nella sezione successiva vanno inseriti i dati relativi al verbale: il numero di identificazione, la data in cui è stato redatto, l’organo accertatore che lo ha prodotto e la violazione al Codice della Strada che viene contestata; infine, il ricorrente deve indicare i motivi del ricorso al prefetto avverso contravvenzione per violazione del codice della strada.

Al ricorso – firmato, e completo di luogo e data – va allegata una copia della carta di identità e la documentazione comprovante le dichiarazioni dell’autore del ricorso.

Una volta ricevuta la documentazione, il prefetto esamina il ricorso. Se questo non viene accolto, la sanzione viene raddoppiata (mediante un’ingiunzione emanata dal prefetto stesso); nel caso in cui, invece, abbia esito positivo, il prefetto annulla la sanzione (sia quella pecuniaria sia eventuali sanzioni amministrative accessorie) per mezzo di un’ordinanza.

Motivi per presentare ricorso

Lo scopo fondamentale di un ricorso al prefetto è quello di ottenere l’annullamento della sanzione comminata. I motivi di contestazione possono essere diversi, sia di natura tecnica o formale, sia sostanziale:

Errata trascrizione dei dati anagrafici del proprietario del veicolo;

Notifica fuori termine: la violazione viene notificate oltre i termini previsti;

• Mancano gli estremi di identificazione dell’agente accertatore;

• Non viene indicata la norma violata;

• Mancano dati salienti relativi all’infrazione (luogo, ora o data);

• Assenza della segnaletica stradale (come ad esempio per le multe autovelox quando l’apparecchio rilevatore non risulta opportunamente segnalato);

• Il fatto contestato si è svolto in maniera diversa;

• errata lettura della targa; in tal caso, con l’ausilio di uno o più testimoni, il ricorrente può dimostrare che il veicolo si trovava in un altro luogo al momento dell’infrazione contestata.

Pro e contro del ricorso al prefetto

Rivolgersi alla Prefettura locale per contestare una sanzione presenta sia vantaggi che svantaggi. L’aspetto migliore è che il costo del ricorso al prefetto è nullo. In qualsiasi modalità si scelga di presentarlo, esso non comporta alcuna spesa a carico del ricorrente. Di contro, poiché il prefetto appartiene agli organi di polizia, non può garantire un giudizio completamente super partes, spesso limitato a valutazioni squisitamente formali.

Per chi invece volesse rivolgersi ad una figura che assicuri totale imparzialità di giudizio, è possibile fare ricorso al Giudice di Pace. I termini sono diversi (entro trenta giorni dalla notifica) e vi sono dei costi da sostenere. Per inoltrare un ricorso al Giudice di Pace, bisogna pagare un contributo unificato di 43 euro al quale si aggiunge un bollo da 27 euro. Quest’ultimo va pagato solo nel caso in cui l’ammontare della multa superi i 1.100 euro

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ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2020 9:07

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