Benefondi, ecco tutto quello che c’è da sapere: cosa sono e come funzionano? Scopriamolo insieme con questa pratica guida…
Cos’è il benefondi e come funziona? Nato con la prassi bancaria, si tratta di un istituto di antica memoria non disciplinato né dalla legge né tantomeno dalle Norme Uniforme bancarie.
Benefondi
Molto in voga negli anni passati, il benefondi sta vivendo una fase recessiva a causa del successo di altre forme di tutela e rafforzamento relativo al pagamento di un assegno. Dal punto di vista funzionale esso è considerato uno strumento creato per agevolare ed incentivare la circolazione dell’assegno bancario. In poche parole è una dichiarazione rilasciata dalla banca che, prima di riconoscere al portatore l’importo indicato, si informa circa l’assegno e la presenza di fondi sul conto del soggetto traente. Importante: esso non può essere richiesto per un semplice assegno circolare, ma solo in caso di assegno bancario tradizionale. Esistono quattro diverse tipologie di benefondi:
- semplice o informativo: la banca negoziatrice richiede alla banca indicata sull’assegno l’esistenza o meno del conto corrente del soggetto traente e la presenza dei fondo. La banca trattaria non ha alcun obbligo circa la richiesta di informazioni; in caso accetti di fornire le informazioni richieste si limiterà relativamente alla presenza o meno dei fondi indispensabili per coprire l’assegno.
- con blocco dei fondi: la banca si impegna a bloccare i fondi corrispondenti al pagamento dell’assegno. Diversamente in caso di assegno vistato il beneficiario può presentarsi alla banca per richiedere informazioni sulla presenza dei fondi. La banca, una volta controllata la presenza dei fonti, appone sul titolo un visto e si impegna verso il beneficiario ad impedire al traente la possibilità di ritirare i fondi;
Tipologie
- con mandato di pagamento: la banda trattaria, una volta presentata la richiesta circa l’esistenza dei fondi, invia alla banca negoziatrice un mandato di pagamento incaricandola di procedere al pagamento. In caso di mancata presenza dei fondi sarà la banca trattaria a rimborsare alla negoziatrice con somme proprie.
- con assunzione da parte della banca trattaria dell’obbligo extra-cartolare di pagare l’assegno. Nel caso in cui l’assegno benefondato arriva alla banca trattaria e mancano i fondi o non sono sufficienti spetterà alla banca, titolare dell’obbligazione extra-cartolare, a sopportarne il rischio.