Le accuse di diffamazione a Pier Luigi Bersani dopo le parole relative a Roberto Vannacci. Arriva la decisione sull’ex segretario del Pd.
Si è concluso il caso di diffamazione che ha visto coinvolto l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, e il generale Roberto Vannacci. Il primo aveva era stato denunciato dall’eurodeputato della Lega per aver usato una dimostrazione per assurdo che metteva assieme una tesi del generale sugli omosessuali e una definizione per un alto grado militare.
Vannacci “co***one”: Bersani e caso di presunta diffamazione
Era ancora in piedi la vicenda che aveva visto coinvolti Pier Luigi Bersani e il generale Roberto Vannacci con il primo che era stato denunciato per diffamazione dal secondo per aver usato una dimostrazione per assurdo che metteva assieme una tesi del generale sugli omosessuali e una definizione per un alto grado militare.
Nello specifico, Bersani, facendo riferimento al libro ‘Il mondo al contrario’ scritto da Vannacci, si era interrogato se “in quel bar lì dove è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile anche dare del co***one a un generale“.
La decisione del Tribunale
La querelle tra i due politici era finita sulla scrivania dei giudici e ora è arrivata anche la decisione. Pier Luigi Bersani è stato assolto in Tribunale a Ravenna dall’accusa di diffamazione nei confronti del generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato della Lega. Per i giudici “il fatto non sussiste”.
Sulla questione, come riportato da Il Resto del Carlino, dopo la querela di Vannacci, il 27 febbraio la Procura ravennate aveva chiesto per Bersani un decreto penale di condanna per 450 euro di multa per diffamazione aggravata dal mezzo (oltre che davanti a centinaia di persone, l’intervista era stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Pd), in quanto poteva “dirsi provata la penale responsabilità sulla base delle documentazioni audio-video” acquisite dalla Digos ravennate. Invece, nulla di fatto. Il Gip Corrado Schiaretti, come riportato da AGI, ha concluso che tale richiesta non possa “essere accolta per insussistenza giuridica e prima ancora linguistica”.