ARERA ha definito le modalità di erogazione del bonus sociale elettrico straordinario da 115 euro previsto dal decreto Bollette 2026.
Il nuovo bonus sociale elettrico da 115 euro entra nella fase operativa. Con un comunicato del 19 marzo 2026, ARERA ha spiegato come sarà riconosciuto il contributo straordinario previsto dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, chiarendo che i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda. Il sostegno sarà infatti applicato in automatico, direttamente in bolletta, ai clienti domestici che risultavano già titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026, giorno di entrata in vigore del decreto.

Chi riceve il bonus da 115 euro e cosa bisogna fare
La novità riguarda i clienti domestici con un punto di prelievo attivo che già percepiscono il bonus sociale per disagio economico. In pratica, per ottenere questo contributo straordinario non bisogna fare richiesta né partecipare a un click day: il meccanismo resta quello automatico già usato per i bonus sociali ordinari. Il passaggio decisivo è avere una DSU valida e un’attestazione ISEE entro la soglia prevista. Dal 1° gennaio 2026, ARERA ha aggiornato la soglia ordinaria a 9.796 euro, lasciando invariato il limite di 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.
Questo significa che nel testo che circola il riferimento all’ISEE sotto i 9.796 euro è corretto, mentre conta soprattutto un altro elemento: il contributo straordinario è destinato a chi era già nel perimetro del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026. ARERA ricorda inoltre che il bonus straordinario si aggiunge agli altri sconti già previsti e quindi è cumulabile con le agevolazioni ordinarie.
Come arriva lo sconto in bolletta e cosa succede se cambi operatore
ARERA ha chiarito che il contributo sarà riconosciuto in un’unica soluzione, nella prima fattura utile successiva al provvedimento, con una voce separata e ben evidenziata in bolletta. Se dalla stessa fattura dovesse emergere un credito a favore del cliente, quell’importo verrà contabilizzato nelle bollette successive. Nei casi di interruzione della fornitura, invece, il credito sarà corrisposto secondo le modalità già previste dalla regolazione vigente.
Un altro punto importante riguarda il cambio di operatore. Anche se il cliente ha cambiato fornitore dopo il 21 febbraio 2026, il bonus non si perde: l’erogazione resta a carico del fornitore, o dell’esercente la maggior tutela, che serviva il cliente proprio a quella data. ARERA ha poi precisato che con un successivo provvedimento definirà invece le modalità del contributo volontario destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro che non rientrano nel bonus sociale ordinario.