Alex Pompa aveva ucciso con 34 coltellate il padre violento per leggittima difesa, oggi l’accusa vuole riaprire il caso.
Si riapre il processo ad Alex Pompa, lo studente allora ventenne che il 30 aprile 2020 a Collegno (Torino) ha ucciso il padre con 34 coltellate. In un primo momento il ragazzo è stato assolto in quanto sembrava avesse agito per leggittima difesa, e per proteggere il fratello e sua madre dalla violenza del padre. Il pm che aveva assolto il ragazzo, oggi chiedere di fare luce sul caso.
Le ricostruzioni
Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite in famiglia, quando, per difendere la madre, Alex ha colpito il padre alla schiena e al torace con 34 coltellate. Il giovane, inoltre, soffriva di una sindrome post-traumatica legata causata proprio dal comportamento violento del padre.
L’accusa è stata di omicidio ma il pm ha chiesto alla Corte di Assise di sollevare una questione di legittimità costituzionale: “Il codice mi impedisce di chiedere la prevalenza delle attenuanti sull’aggravante del vincolo di parentela e quindi una pena inferiore. Valutino i giudici se questa norma è ragionevole“. Il giovane è stato poi assolto in quanto il fatto non costituisce reato.
Il caso si riapre
Lo stesso magistrato Alessandro Aghemo però, adesso chiede ai giudici a riconsiderare la tesi in quanto non è stata legittima difesa. La Corte di Assise di appello ha quindi deciso di ascoltare la madre e il fratello di Alex Pompa, e i medici legali che intervennero sul posto.
Giuseppe pompa, il padre ucciso dall’allora 20enne, era un uomo aggressivo, collerico, ossessionante e minaccioso. Quel giorno aveva visto la moglie salutare un collega, il quale le avrebbe toccato una spalla. IL gesto ha suscitato la gelosia dell’uomo che, una volta tornati a casa, si sarebbe scagliato contro la moglie in una lite furibonda.
Il ragazzo avrebbe così sferrato i colpi sul padre con 6 coltellini trovati in cucina. Secondo i giudici il padre Giuseppe “stava minacciando di fare una strage. Ciò che di ulteriore è avvenuto dopo quel colpo mortale è da ritenersi giustificato e realizzato per legittima difesa putativa e, in ogni caso, ininfluente”.