Decreto Riaperture, le Faq del governo sulle nuove regole
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Direttore: Alessandro Plateroti

Spostamenti, bar, ristoranti e green pass: le Faq aggiornate sul decreto Riaperture

Faq dpcm coronavirus

Le Faq sul sito del governo sul decreto Riaperture. Le nuove regole in zona Gialla, Arancione e Rossa alla luce delle nuove riaperture.

Il governo ha aggiornato la pagina delle Faq alla luce delle nuove indicazioni contenute nel decreto Riaperture. L’aggiornamento della pagina dovrebbe essere completato nel corso dei prossimi giorni.

Decreto Riaperture, le Faq del Governo: le regole in zona Gialla

Per quanto riguarda le regole, le novità più importanti riguardano ovviamente la zona Gialla, che vive le prime riaperture significative dopo mesi di restrizioni.

SPOSTAMENTI

Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma?

A chi si trova in zona gialla sono consentiti i seguenti spostamenti:

senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

dalle ore 5.00 alle 22.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo.

dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5.00 alle 22.00, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti?

È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

CERTIFICAZIONI VERDI

Cosa sono le “certificazioni verdi”? E il “pass”? Come si possono ottenere? Quanto valgono?

Le “certificazioni verdi COVID-19” anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento;
c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:

la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l’interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;

la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

NEGOZI, BAR E RISTORANTI

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In questa zona, dal 26 aprile 2021, è consentito, dalle ore 5.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali […]. Dal 1° giugno 2021 sarà consentita l’attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle 18.00.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti.

SPORT

Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?

Dal 26 aprile nelle zone cd. gialle, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento. L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso.

I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?

Dal 15 maggio 2021 sarà consentito svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

Sono consentite le attività di danza, yoga, pilates, ecc.?

Le attività di danza, yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

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Le regole in zona Arancione

Andiamo ora a vedere quelle che sono le regole principali in zona Arancione.

SPOSTAMENTI

Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma?

A chi si trova in zona arancione sono consentiti i seguenti spostamenti:

senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

dalle ore 5.00 alle 22.00, nello stesso Comune, senza doverne giustificare il motivo;

dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida.

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?

A chi si trova in zona arancione è consentito andare a far visita a parenti o amici, all’interno dello stesso Comune, dalle ore 5.00 alle 22.00, per un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è consentito spostarsi anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, tra le ore 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. Restano valide, a prescindere dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti?

Dalla zona arancione è sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, su tutto il territorio nazionale, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà sempre possibile raggiungere la seconda casa se:

essa è situata nel territorio comunale;

essa è situata fuori del territorio comunale e si è in possesso di una certificazione verde COVID-19.

In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

NEGOZI, BAR E RISTORANTI

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In questa zona è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno, all’esterno e nelle adiacenze dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.).

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

SPORT

Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, nelle zone cd. arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Saluto con il gomito Coronavirus
Saluto con il gomito Coronavirus

Zona rossa

In zona rossa per quanto riguarda i bar e i ristoranti si applicano le stesse regole della zona Arancione: è vietato consumare cibi e bevande all’interno, all’esterno o nelle immediate vicinanze di un locale. Le principali restrizioni rispetto alla zona Arancione riguardano soprattutto gli spostamenti.

Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma?

A chi si trova in zona rossa sono consentiti i seguenti spostamenti:

senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

dalle ore 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti?

Dalla zona rossa è sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, su tutto il territorio nazionale, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungere la seconda casa, su tutto il territorio nazionale, spostandosi dentro e verso una qualsiasi zona, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?

A chi si trova in zona rossa non è consentito spostarsi per andare a far visita ad amici o parenti.

Di seguito le Faq aggiornate del governo.

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ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2021 9:10

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