L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio.
ROMA – Sono pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio.
Procedura web all’Agenzia delle Entrate
Il Governo ha previsto, con il decreto rilancio, un bonus a favore delle partite iva colpite dal lockdown anti-coronavirus. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce così i passi da compiere per ottenere la misura di sostegno. In particolare, è stato approvato il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – dal 15 giugno – mediante il canale telematico Entratel oppure un’apposita procedura web.
Il bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto.
A chi spetta il contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
I requisiti del Dl Rilancio
La guida dedicata delle Entrate spiega nel dettaglio quali sono le condizioni per ottenere il contributo. In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).