Dossi artificiali: cosa sono e che dimensioni possono avere
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Direttore: Alessandro Plateroti

Dossi artificiali: cosa sono e che dimensioni possono avere

Dossi Artificiali

Tra i più diffusi dispositivi di limitazione della velocità, i dossi artificiali possono essere collocati solo su strade con determinate caratteristiche.

Il rispetto dei limiti di velocità, soprattutto nelle aree urbane e nelle zone di intenso traffico pedonale, è di vitale importanza per la sicurezza stradale. A tale scopo esiste una specifica segnaletica verticale che, in determinate circostanze, può essere integrate da quelli che il Codice della Strada definisce “segnali complementari” ed in particolare dai dossi artificiali, particolarmente diffusi soprattutto in contesto urbano. Vediamo di seguito tutto quanto c’è da sapere in merito.

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Cosa sono i dossi artificiali nel Codice della Strada

L’articolo 42 del Codice della Strada regolamenta i segnali complementari; questi servono ad evidenziare il tracciato stradale, curve e punti critici oppure la presenza di ostacoli sulla carreggiata o nelle immediate vicinanze della stessa (comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità“.

Il Regolamento di attuazione del Codice della Strada (articolo 179) disciplina in maniera dettagliata l’allestimento dei dispositivi per la limitazione della velocità di marcia. “Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato” – si legge – “si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità“. Questi possono essere costituiti da dispositivi ad effetto ottico, acustico o vibratorio; l’effetto può essere ottenuto “con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione“.

Per tanto, i dossi artificiali rientrano nei sistemi di rallentamento della velocità mediante segnalazione vibratoria. Vengono menzionati esplicitamente dal Regolamento che ne disciplina le possibilità di installazione:

  • possono essere realizzati sulle strade lungo le quali vige un limite di velocità inferiore o pari a 50 km/h;
  • i dossi devono essere evidenziati mediante “zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di notte“;
  • i dossi artificiali devono essere presegnalati;
  • non possono essere collocati lungo le strade utilizzate come percorso preferenziale dai mezzi di soccorso.

Dimensioni dossi artificiali: cosa prevede il regolamento

Il Regolamento d’attuazione del Codice della Strada stabilisce anche quali devono essere le dimensioni dei dossi artificiali a norma. Larghezza e altezza del dosso vengono determinate in base al limite di velocità in vigore sul tratto di strada che ospiterà il rallentatore di velocità:

  • per le strade con limite di velocità inferiore o pari a 50 km/h, il dosso deve avere una larghezza minima di 60 cm e un’altezza massima di 3 cm;
  • per le strade con limite di velocità inferiore o pari a 40 km/h, il dosso deve avere una larghezza minima di 90 cm e un’altezza non superiore a 5 cm;
  • per le strade con limite di velocità inferiore o pari a 30 km/h , il dosso deve avere una larghezza minima di 120 cm e un’altezza non superiore ai 7 cm.

Per quanto riguarda i materiali per la costruzione, i dossi destinati alle strade dei primi due tipi (ossia con limiti di velocità superiori a 30 km/h) “devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico“, come si legge nel Regolamento, mentre per le strade con limite inferiore o pari a 30 km/h, il dosso può essere realizzato anche in conglomerato. Nelle zone interessate all’installazione dei dossi, devono essere prese le necessarie misure per il contenimento delle acque. In aggiunta, quando viene implementata un’installazione in serie, la distanza tra due dossi – in base alla sezione – deve essere tra i 20 ed i 100 metri.

I dossi prefabbricatidevono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili” e la loro superficie deve essere antisdrucciolevole; è compito dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale accertare l’idoneità dei dispositivi mentre la posa in opera avviene solo in presenza di un’ordinanza dell’ente proprietario della strada.

Dossi Artificiali
Fonte foto: https://www.facebook.com/comunedibruino/

Dossi artificiali danni e sentenze di risarcimento

Capita, non di rado, che le amministrazioni comunali non rispettino le prescrizioni relative alle dimensioni (soprattutto per quanto riguarda l’altezza) dei dossi. Ciò comporta spesso un rischio per gli automobilisti, ed in particolare per le autovetture, specie quelle non particolarmente alte. Non mancano i casi in cui un dosso abbia provocato un danno meccanico all’auto. A tal riguardo vi è una sentenza (la n. 10284/14) emessa il due agosto del 2014 dal Tribunale di Milano a favore di un cittadino che aveva fatto causa al comune di Pregnana Milanese per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria auto a seguito dell’impatto con un dosso artificiale.

L’amministrazione comunale ha dovuto rispondere di “danno cagionato da cosa in custodia“, un reato disciplinato dall’articolo 2051 del Codice Civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.

È importante sottolineare come nella sentenza i giudici abbiano anzitutto evidenziato che “l’impatto violento non poteva attribuirsi ad una condotta di guida spericolata e imprudente, posto che pochi metri prima del dosso era apposto un segnale di stop, al quale egli si era correttamente arrestato, per poi riprendere la marcia lentamente“.

L’articolo 2051 del c.c. risulta applicabile, secondo quanto deliberato dal Tribunale di Milano, in quanto la custodia del bene era appannaggio del Comune benché, si legge nella sentenza, “la responsabilità deve attribuirsi, in via concorrente, per i lavori in corso, tanto al Comune di Pregnana Milanese, nella sua qualità di soggetto committente,quanto alla società appaltatrice, ovvero la C. S.r.l., che non aveva provveduto in alcun modo a segnalare il cantiere“. La sentenza stabilisce, infine, che è il danneggiato a dover dimostrare la colpa mentre per il risarcimento del danno, il riferimento normativo è costituito dall’articolo 2043 del Codice Civile.

In generale, chi subisce un danno può presentare richiesta di risarcimento. Le modalità sono quelle consuete: dapprima è consigliabile prendere contatto diretto via mail (magari utilizzando una casella di PEC). Qualora non vi sia un riscontro, è necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno; nel testo della raccomandata è necessario citare l’articolo 2051 del Codice Civile ed, eventualmente, i riferimenti normativi contenuti nel Codice della Strada inerenti alle dimensioni regolamentari dei dossi.

Fonte foto: https://www.facebook.com/comunedibruino/

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ultimo aggiornamento: 18 Gennaio 2021 15:31

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