Esecuzione mobiliare procedura: come funziona?

Esecuzione mobiliare procedura: come funziona?

Esecuzione mobiliare procedura, tutto quello che c’è da sapere: di cosa parliamo, i tempi d’attesa, come funziona e in cosa consiste

La presenza di un debito e di un titolo esecutivo considerato valido, come può essere una sentenza di un Tribunale, sussistono i presupposti per avviare una procedura di recupero del credito prestato. Scopri l’esecuzione mobiliare procedura: come funziona, in cosa consiste e i tempi d’attesa.

Esecuzione mobiliare procedura

L’esecuzione mobiliare consiste nel prelievo o nella vendita dei beni del debitore in modo da adempiere velocemente al risarcimento del credito. La procedura comincia con un atto di pignoramento. redatto da un avvocato, inviato al debitore. All’interno dell’atto sono inseriti tutti i beni pignorabili classificati a seconda delle loro natura: beni mobili e immobili. In caso di beni mobili pignorabili la loro esecuzione forzata è possibile con l’intervento di un ufficiale giudiziario chiamato anche a valutare la natura e il valore degli oggetti trovati. Gli oggetti sono ricercati all’interno dell’abitazione del debitore, ma anche in altri luoghi ugualmente di appartenenza del soggetto. Durante la fase di ricerca l’ufficiale giudiziario può avvalersi del contributo della forza pubblica qualora dovessero presentarsi problemi nella classificazione dei beni. Questa prassi è comune anche in caso di particolari richieste da parte del creditore interessato a pignorare dei beni del debitore di cui dispone.

Procedura

In fase di pignoramento l’ufficiale giudiziario è chiamato a rispettare:

  • i tempi: non è possibile accedere ai beni del debitore nei giorni festivi;
  • gli orari: generalmente previsti come orari dalle 7 alle 21.

In caso di particolari situazioni, peraltro autorizzate dal Tribunale, l’ufficiale giudiziario può procedere anche oltre i termini sopra descritti. I beni pignorati non possono essere lasciati al debitore né ai suoi familiari e neppure al creditore salvo diversa autorizzazione. In caso di titoli, denaro o beni preziosi, questi vengono consegnati dall’ufficiale giudiziari direttamente al cancelliere del Tribunale. Differentemente, i beni rivenuti e utili al pignoramento vengono custoditi in un cosiddetto “luogo di deposito”. Il personale incaricato a custodirlo non può utilizzarli, anzi deve rendere conto della sua attività.