Nelle faq sul Green Pass obbligatorio a lavoro la precisazione sulla validità della certificazione: deve essere valida al momento del primo accesso.
Nella giornata del 15 ottobre il governo ha pubblicato le faq aggiornate sul Green Pass obbligatorio a lavoro andando a fare luce su alcune zone d’ombra del regolamento. Nelle indicazioni pubblicate sul sito di Palazzo Chigi è specificato, tra le altre cose, che il Green Pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso in ufficio. Non è quindi necessario che la certificazione verde copra tutto l’orario lavorativo.
Green Pass obbligatorio a lavoro, la certificazione verde può scadere durante l’orario di servizio
In particolare parliamo del punto numero 12 delle faq pubblicate sul sito del governo nella giornata del 15 ottobre.
Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo? La risposta a questa domanda in effetti non è così scontata.
“No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore“, è la risposta del governo.
Quindi, per prendere servizio, il lavoratore deve avere un Green Pass valido nel momento del primo accesso alla sede lavorativa. La certificazione può scadere nel corso della giornata senza conseguenze per il lavoratore.
Le sanzioni
Per chi invece si presenta in ufficio senza Green Pass scattano sanzioni severe.
“Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta”, si legge sul sito del governo.
“Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore”.
“Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio“.