E’ il contratto di lavoro che prevede un termine finale, una durata prestabilita.
Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine. È disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (artt.19-29).
Fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, l’apposizione di un termine, sebbene consentita, è legata al rispetto di specifiche condizioni che verranno di seguito analizzate anche in virtù delle novità introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 (cd. Decreto Lavoro).
Quando è possibile stipulare un contratto a termine?
Le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, mentre, in caso di durata superiore, comunque non eccedente i 24 mesi, tale facoltà è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che possano giustificare un’assunzione a termine.
A seguito delle modifiche introdotte dal cd. Decreto Lavoro, tali condizioni (cd. causali), come definite dalla norma, sono rappresentate esclusivamente da:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015;
- in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Il contratto a tempo determinato non può, pertanto, avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe o per successione di più contratti, fatte salve previsioni diverse dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
È altresì importante ricordare che ai fini del computo dei 24 mesi sono considerati anche i periodi relativi a missioni in somministrazione eseguiti dal lavoratore presso lo stesso utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.
Inoltre, fermi restando i limiti di durata previsti dalla legge, fra gli stessi soggetti può essere concluso un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi a condizione che la sottoscrizione avvenga presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro (c.d. deroga assistita). Qualora sia superato il limite di durata dei 12 mesi, in assenza delle condizioni che legittimano l’estensione a 24 mesi, oppure sia superato il limite dei 24 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Quale differenza tra proroga e rinnovo?
Ai fini di una migliore comprensione della normativa, si ritiene utile precisare che ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015, il contratto può essere rinnovato e prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle cd. causali sopra menzionate. In caso di violazione il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Sul tema, si evidenzia che il Decreto Lavoro ha introdotte una rilevante novità in quanto è stato disposto che ai fini del computo del termine dei dodici mesi in cui non è necessario utilizzare le cd. causali si deve tenere conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del cd. Decreto Lavoro).
In proposito, ancora, si ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine. Ne consegue che non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo. Si ricade altresì nell’ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto.
Si ricorda, infine, che nelle ipotesi di rinnovo è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine tra le stesse parti contrattuali:
- intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
- intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.
Qualora siano violate le disposizioni su tali interruzioni temporali, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Quando è vietato apporre il termine ad un contratto di lavoro subordinato?
L’apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato è espressamente vietata:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che il contratto venga concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- presso unità produttive nelle quali sono operanti la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- da parte di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Qualora vengano violati i divieti, il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato.