La Convenzione contro la violenza sulle donne vede l’uscita dalla Turchia. Il Paese era stato il primo a ratificarla nel 2012.
ANKARA – La Turchia esce dalla Convenzione contro la violenza sulle donne. La decisione è stata determinata da un decreto firmato dal presidente Erdogan.
La decisione della Turchia
Il trattato che ha istituito l’accordo internazionale era stato firmato proprio a Istanbul. Ora la Turchia ha deciso di uscirne. Lo ha stabilito un decreto presidenziale firmato oggi e che ha suscitato le critiche dei principali partiti dell’opposizione. Secondo i conservatori il provvedimento minerebbe l’unità familiare, incoraggiando il divorzio e dando spazio alla comunità Lgbt per essere maggiormente accettata nella società.
La Convenzione contro la violenza sulle donne
Il trattato era stato appunto firmato l’11 maggio 2011 a Istanbul. L’efficacia si ebbe dal 2014. La prima ratifica fu fatta proprio da Ankara. La Convenzione obbliga i governi ad adottare una legislazione che contrasto la violenza domestica e gli abusi simili, come la violenza coniugale e le mutilazioni genitali femminili.
La Convenzione di Istanbul è “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza“, ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le vittime e perseguire i trasgressori.
Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne. Gli Stati dovrebbero includere questi nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori – stalking (art. 34); la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40).