Come funziona la Legittima difesa

Come funziona la Legittima difesa

Legittima difesa, come funziona la legge e quali sono i limiti legali.

ROMA – L’omicidio di Voghera ha riacceso la discussione sulla legittima difesa. L’ultimo intervento normativo in Italia risale al Conte I e alla legge fortemente voluta da Matteo Salvini. Un provvedimento approvato nel 2019 anche con l’intervento del presidente della Repubblica.

Mattarella dopo l’approvazione della norma ha voluto scrivere alle Camere ricordando il ruolo primario dello Stato. Dopo il suo intervento, la Legittima difesa diventa di fatto legge effettiva dello Stato italiano.

Come funziona la legge

Secondo il testo approvato dalle Camere la difesa è sempre legittima e non è perseguibile la vittima di un furto che, in preda all’agitazione, ha aperto il fuoco contro il rapinatore che si era introdotto nella sua abitazione.

Sono due i punti messi in chiaro da Sergio Mattarella con il suo intervento. Il primo è che il pericolo deve essere attuale. Tradotto, non si può sparare su un ladro in fuga o non più in condizioni di nuocere o offendere. Il secondo punto, probabilmente quello più importante, è quello legato allo stato di turbamento. Il presidente della Repubblica ha precisato che il grave turbamento della vittima dovrà essere comprovato.

Polizia

Polemiche sulla Legittima difesa

Il provvedimento fortemente voluto dalla Lega ha sollevato polemiche da parte delle opposizioni politiche e da parte della magistratura nei giorni successi all’approvazione avvenuta con il Governo Conte I. Il pericolo principale di questo provvedimento è dato dal fatto che pochi abbiano effettivamente compreso la nuova normativa in materia.

A chiarire meglio la norma è stato l’intervento di Mattarella, che ha voluto fissare alcuni paletti, rende meno legittima la difesa di Matteo Salvini.

La legge in Gazzetta Ufficiale

La legge sulla legittima difesa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nell’aprile 2019. Il provvedimento è composto da nove articoli. Il primo prevede delle modifiche all’articolo numero 52 del codice penale.

Al secondo comma – si legge nel testo – dopo la parola sussiste è inserita la parola sempre. Al terzo le parole ‘la disposizione di cui al secondo comma si applica’ sono sostituite dalle seguenti le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano […]“.