Novità in arrivo per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno unico per le famiglie italiane. Ecco cosa accadrà dopo il 30 giugno.
Il numero delle famiglie italiane che percepiscono la quota minima di 50 euro al mese, toccano la soglia del 23%. A partire dal 30 giugno 2022, non si avrà più diritto agli arretrati dei mesi primaverili. All’inizio del 2022, è stato introdotto, nel mese di gennaio, l’assegno unico e universale. Si tratta di un sussidio promulgato dal governo con lo scopo di aiutare economicamente le famiglie italiane.
Il 30 giugno 2022 risulta essere la data limite che sancirà il termine del “periodo di prova“. Dal 30 giugno infatti, l’assegno unico verrà sostituito da quello mensile. Inoltre, non si avrà più diritto ad eventuali soldi arretrati.
Il sussidio unifica assegni familiari, detrazioni Irpef e bonus vari. A beneficiarne sono le famiglie con Isee fino a 15 mila euro, che sarebbero il 50% delle famiglie italiane. Il valore massimo dell’assegno corrisponde a 175 euro al mese per ogni figlio minorenne e per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. All’aumentare della soglia Isee, diminuisce la quota erogata nell’assegno unico. Il tetto massimo dell’Isee è di 40 mila euro.
Per quanto riguarda i figli maggiorenni e fino a 21 anni di età appartenenti a famiglie con Isee inferiore a 15 mila euro, ricevono un sussidio di 85 euro. Questo a patto che siano studenti, disoccupati o abbiano un lavoro con reddito inferiore agli 8 mila euro annui. Le domande presentate all’Inps per beneficiare dell’assegno unico toccano la quota 5 milioni.
Le novità sull’erogazione del sussidio
A partire dal 30 giugno 2022, le modalità previste per il percepimento dell’assegno unico cambieranno. L’assegno comprenderà la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza ed il bonus asilo nido. I cittadini che faranno domanda per ottenere l’assegno unico entro il mese di giugno avrà diritto ad avere agli arretrati accumulati dal mese di marzo.
Sarà a l’Inps, – secondo quanto si legge nella circolare n. 23 del 9 febbraio scorso – a riconoscere l’assegno entro 60 giorni dalla domanda. Nel caso in cui la presentazione dell’istanza sia presentata dal 1° luglio oppure oltre, la misura sarà convalidata dal mese successivo a quello in cui viene fatta la domanda. L’erogazione degli arretrati non verrà effettuata.