Nuovo decreto Covid su quarantena e Super Green Pass: quando entrano in vigore le nuove regole

Nuovo decreto Covid su quarantena e Super Green Pass: quando entrano in vigore le nuove regole

Quarantena e Super Green Pass, quando entra in vigore il nuovo decreto Covid approvato il 29 dicembre.

Con il nuovo decreto Covid, approvato il 29 dicembre, il governo ha deciso di procedere con un’ulteriore stretta per quanto riguarda il Super Green Pass e ha deciso di modificare le regole per quanto riguarda la quarantena. Andiamo a vedere allora quando entra in vigore nuovo decreto Covid.

Nuovo decreto Covid, da quando entra in vigore le nuove regole

Il decreto approvato dal governo nella giornata del 29 dicembre entrano in vigore con la pubblicazione del testo del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, quindi dalla fine del mese di dicembre. Anche le nuove regole per la quarantena quindi entrano in vigore con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Tampone

Green Pass rafforzato, quando entrano in vigore le nuove regole

Le nuove regole relative al Green Pass rafforzato entrano in vigore il 10 gennaio. Da quella data la certificazione verde rafforzata, rilasciata il seguito alla vaccinazione o alla guarigione dal Covid, sarà necessaria per:

alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Fino al 10 gennaio il Green Pass rafforzato è richiesto per:

Ristoranti e bar al chiuso;
al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra (la certificazione verde rafforzata è richiesta anche per l’accesso negli spogliatoi)
musei e mostre
al chiuso per i centri benessere;
centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
parchi tematici e di divertimento;
al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò