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Pensione di reversibilità tra ex coniuge e vedova: i criteri fissati dalla Cassazione, cosa succede
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Pensione di reversibilità tra ex coniuge e vedova: i criteri fissati dalla Cassazione, cosa succede

Un’anziana stringe tra le mani le banconote in euro della sua pensione

La Cassazione chiarisce come va divisa la pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato.

Quando ci sono sia il coniuge superstite sia l’ex coniuge divorziato, la pensione di reversibilità non si divide con un calcolo automatico. Con l’ordinanza n. 3955/2026, depositata il 22 febbraio, la Cassazione ha ribadito che il giudice deve partire dalla durata dei rispettivi matrimoni, ma non può fermarsi lì né, al contrario, sostituire questo criterio con il solo dato economico. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ex moglie e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, ritenendo che il giudice di secondo grado avesse dato rilievo quasi esclusivo all’assegno divorzile, finendo per mettere in ombra il peso della durata del vincolo matrimoniale.

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Quando spetta la reversibilità all’ex coniuge

Il primo punto da chiarire è che l’ex coniuge non entra automaticamente nella ripartizione. La legge, come richiamata anche dalla stessa Cassazione, prevede che il diritto alla reversibilità spetti all’ex coniuge solo se non si è risposato e se è titolare di assegno divorzile; inoltre, il rapporto da cui nasce il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio. Se poi esiste anche un coniuge superstite avente diritto, il tribunale attribuisce all’ex una quota della pensione “tenendo conto della durata del rapporto”. Anche la Corte costituzionale ha ribadito che il diritto dell’ex coniuge alla reversibilità dipende proprio dalla titolarità dell’assegno di divorzio.

La durata del matrimonio resta centrale, ma non basta da sola

La Cassazione conferma quindi un principio già tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 419/1999: la durata dei matrimoni è il criterio primario, ma non può trasformarsi in una formula matematica rigida. Il giudice può usare elementi correttivi per arrivare a una decisione più equa, perché una divisione fondata solo sugli anni rischierebbe di penalizzare eccessivamente il coniuge superstite o, al contrario, di attribuire all’ex coniuge una quota sproporzionata rispetto alla situazione concreta.

Tra questi elementi correttivi rientrano le condizioni economiche delle parti, l’importo dell’assegno divorzile e, secondo la giurisprudenza già consolidata della Cassazione, anche l’eventuale convivenza prematrimoniale stabile ed effettiva. Ma c’è un limite chiaro: l’assegno divorzile non può diventare né il parametro esclusivo né un tetto rigido alla quota di reversibilità spettante all’ex coniuge. Proprio qui, secondo la Suprema Corte, ha sbagliato la Corte d’appello di Roma: aveva richiamato la durata dei due matrimoni, ma poi l’aveva di fatto ignorata, fondando la decisione quasi soltanto sull’entità dell’assegno.

La conseguenza pratica è chiara: non esiste una regola fissa valida per tutti i casi. Nella ripartizione della pensione di reversibilità il giudice deve sempre partire dal dato temporale, ma poi deve bilanciarlo con gli altri fattori rilevanti, senza scorciatoie automatiche e senza far prevalere un solo elemento su tutti gli altri.

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ultimo aggiornamento: 13 Aprile 2026 20:44

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