La procedura di pignoramento autovetture è cambiata a seguito delle modifiche alla normativa sull’esecuzione forzata approvate nel 2015.
Il pignoramento è una procedura prevista dal Codice Civile che consiste nella confisca e successiva rivendita di un bene mobiliare. Quando un creditore decide di riscuotere i propri crediti nei confronti di un debitore insolvente può richiederne il pignoramento dei beni per recuperare almeno una parte di quanto gli è dovuto. Non capita di frequente, dal momento che la procedura di pignoramento in genere predilige i beni di maggior valore economico, ma è possibile che un debitore subisca anche il pignoramento della propria auto. Vediamo di seguito cosa prevede la legge, soprattutto dopo le modifiche apportate alla normativa nel 2015, per quanto concerne il pignoramento autovetture.
La nuova normativa sul pignoramento autovetture
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 83 del 2015 (convertito poi nella legge n. 132 del 2015), sono state apportate alcune importanti notifiche alla normativa relativa a quella che in gergo tecnico prende il nome di ‘esecuzione forzata’. In precedenza, infatti, la legge disponeva che l’atto di pignoramento avvenisse in accordo alle vecchie modalità del pignoramento mobiliare, ossia notificato a mano e di persona presso il domicilio del proprietario del veicolo.
Dopo l’approvazione delle modifiche in materia di esecuzione forzata, l’atto di notifica del pignoramento diventa più semplice e veloce, in quanto può essere effettuato anche per via telematica attraverso l’accesso della banca dati del PRA. In altre parole, l’ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento, invece di raggiungere fisicamente il domicilio dell’interessato per notificare l’atto, può cercare gli estremi di identificazione del veicolo nell’archivio del Pubblico Registro Automobilistico e, una volta individuato, notificare l’avviso di pignoramento al proprietario. Questa nuova forma di pignoramento è effettuabile a partire dal 30° giorno dall’entrata in vigore del provvedimento; essa amplia notevolmente il potere di investigazione degli ufficiali giudiziari che spesso di trovavano a dover fronteggiare una situazione di irreperibilità del veicolo.
A tal proposito, c’è da fare una precisazione: l’ultima riforma della normativa risale al 2015 ma appena un anno prima, nel 2014, il legislatore aveva modificato sensibilmente l’articolo 521 bis del Codice di Procedura Civile. Tali modifiche sono state poi parzialmente vanificate dal successivo Decreto Legge del 2015: le vecchie procedure di pignoramento non sono state sostituite ma semplicemente affiancate da quelle per via telematica e le competenze dell’Istituto Vendite Giudiziarie (d’ora in avanti, IVG) sono state modificate (in pratica, se nel circondario dove il proprietario del veicolo ha la residenza non è presente un Istituto in grado di occuparsi della procedura, questa verrà presa in carico dall’IVG più vicino).
L’atto di pignoramento autovetture
A seguito della notifica di pignoramento, viene prodotto un documento – l’atto di pignoramento – che serve a comunicare al debitore l’ingiunzione pendente a suo carico. Il documento deve riferire entro quali scadenze va consegnato il bene pignorato. In particolare, l’atto di pignoramento deve recare le seguenti informazioni:
- L’ingiunzione nei confronti del debitore a non disporre del bene (ossia il divieto di venderlo, cederlo o altro);
- L’intimazione a consegnare – entro e non oltre un termine di dieci giorni – il bene all’IVG autorizzato ad operare nell’area territoriale in cui il proprietario ha residenza, dimora o sede, assieme ai documenti concernenti la proprietà e l’uso del bene.
Il debitore, pertanto, deve consegnare personalmente, entro nei limiti imposti dall’ingiunzione, il bene presso l’IVG. In caso contrario rischia di incorrere in gravi sanzioni dal momento che il veicolo, fino alla consegna, gli viene affidato in custodia (senza diritto a compenso) ma senza alcun diritto di utilizzo. Nel dettaglio, vediamo cosa succede se non si rispettano i limiti di consegna di un’auto pignorata:
- La Polizia ritira la carta di circolazione e, ove possibile, il resto della documentazione che riguarda sia l’uso che la proprietà della vettura. (Non è possibile ritirare fisicamente il certificato di proprietà dal momento che adesso è in formato digitale).
- L’auto viene confiscata al proprietario e consegnata all’IVG. Il creditore riceve una notifica a mezzo PEC; entro 30 giorni da tale notifica, deve consegnare presso il tribunale competente la copia di iscrizione al ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
Cosa succede ad un’autovettura pignorata
A questo punto, vediamo quale sorte spetta ad un’auto che è stata oggetto di pignoramento. La procedura più diffusa è quella che prevede, come qualsiasi altro bene mobiliare, che un’autovettura pignorata venga messa all’asta. Se al termine della procedura d’asta, l’auto non viene venduta, essa viene restituita al proprietario.
C’è, però, anche un’altra possibilità – introdotta attraverso l’istituzione di Equitalia – nelle mani del creditore, ovvero quella di diventare proprietario dell’auto pignorata. Dopo Equitalia, infatti, il Codice di Procedura Civile, prevede una procedura denominata assegnazione diretta dell’auto pignorata. Con questa, al creditore viene trasferita la proprietà solo dopo che egli, dopo aver consegnato alla cancelleria del tribunale di competenza sia la copia di iscrizione al ruolo che le copie conformi, abbia consegnato l’apposita istanza di assegnazione del bene. In altre parole, il creditore può far richiesta al Giudice di farsi assegnare la proprietà della vettura pignorata anziché metterla all’asta. L’istanza, a seguito della riforma del 2015, va proposta entro un limite di 45 giorni, anziché 90 come previsto dalla precedente normativa.
Ovviamente, ciò non basta affinché un’auto pignorata passi dalle mani del debitore a quelle del creditore. Il Tribunale che si occupa della procedura di pignoramento deve procedere ad effettuare una serie di valutazioni al fine di definire in maniera oggettiva il reale valore economico del bene. Poi, l’ente può scegliere se l’auto va venduta all’asta oppure può essere ceduta al creditore. In ogni caso, se il valore del bene è superiore all’ammontare del debito, il creditore è chiamato a corrispondere la differenza al debitore.
Qualora, invece, il pignoramento perda efficacia – per via del mancato deposito dei documenti e degli atti presso la cancelleria del Tribunale competente – dall’11 dicembre 2014, il creditore deve, entro cinque giorni dalla scadenza del termine, produrre una comunicazione per il debitore attraverso un atto notificato. In questo caso, il PRA richiede che la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di pignoramento venga effettuata mediante una scrittura privata notificata da un notaio.
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