Rimozione coatta: cos’è e quando viene effettuata

Rimozione coatta: cos’è e quando viene effettuata

La rimozione coatta o forzata viene segnalata da un apposito pannello integrativo ed è un provvedimento che si applica in diversi casi.

Alcune infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada ed in particolare alle regole di utilizzo ed occupazione della sede stradale prevedono, oltre ad una sanzione amministrativa, la rimozione coatta (ossia forzata) del veicolo.

La rimozione coatta auto nel Codice della Strada

L’articolo 159 del Codice della Strada (“rimozione e blocco dei veicoli”) disciplina la rimozione forzata ed elenca tutti i casi in cui l’autorità competente può attuare questo tipo di provvedimento. Nello specifico, gli organi di polizia possono procedere alla rimozione coatta nei seguenti casi:

  • nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo“;
  • quando, nelle strade urbane a senso unico di marcia, il veicolo fermato non lascia spazio libero di almeno tre metri o comunque sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli (secondo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 157 del Codice della Strada);
  • nelle aree in cui vige il divieto di sosta. In particolare, la rimozione coatta è prevista nei casi in cui il veicoli si trovi in sosta in prossimità dei passaggi a livello e sui binari ferroviari, nelle galleria, nelle sottovie, nei sottopassaggi, sui dossi, nelle curve, in corrispondenza delle zone di intersezione fuori dalle aree urbane, sulle strisce pedonali, sulle piste ciclabili, sui marciapiedi, nelle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici, in seconda fila, allo sbocco di un passo carrabile, negli spazi riservati alla fermata dei mezzi pubblici, nelle aree riservate al mercato, sulle banchine, nelle corsie riservate al transito dei mezzi pubblici, nelle aree pedonali, davanti ai cassonetti dei rifiuti e negli altri frangenti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 158 del Codice Stradale;
  • in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione“.

Gli organi di polizia sono autorizzati a procedere alla rimozione di un veicolo in sosta “ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati“.

In tutti i casi sopra elencati, il provvedimento della rimozione – che costituisce una sanzione accessoria a quella pecuniaria – può essere sostituito dal blocco del veicolo. Gli organi competenti, anche dopo aver spostato il mezzo in modo tale che non costituisca un intralcio alla circolazione, possono provvedere al “blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento“.

La zona di rimozione coatta

Le zone in cui la sosta dei veicoli non solo è vietata ma prevede anche la rimozione forzata sono segnalate da una specifica segnaletica verticale. In particolare, al di sotto del segnale di divieto di sosta si trova un pannello integrativo di forma rettangolare a fondo bianco che raffigura un carroattrezzi stilizzato mentre solleva un’auto. La segnaletica può essere ulteriormente integrata da indicazioni più specifiche, come ad esempio “passo carrabile”, “lasciare libero il passaggio”, “zona rimozione” o “rimozione forzata”. Altre indicazioni possono riguardare i giorni e le fasce orarie in cui la violazione del divieto di sosta comporta anche la rimozione coatta del veicolo.

Rimozione Coatta

Come recuperare il veicolo rimosso

Detto dei casi in cui un veicolo in sosta può essere rimosso in maniera coatta dalle autorità e dagli organi preposti, vediamo cosa accade al mezzo dopo la rimozione.

Secondo le disposizioni contenute nell’articolo 215 del Codice della Strada, “quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi“.

Il veicolo rimosso viene restituito al proprietario dopo il rimborso, da parte di quest’ultimo, delle spese di intervento, rimozione e custodia. Il provvedimento di rimozione, così come quello di blocco, devono essere riportati nel verbale di contestazione dell’infrazione; il blocco viene rimosso su richiesta dell’avente diritto solo dopo che quest’ultimo ha provveduto a rimborsare le spese di intervento.

Il proprietario del veicolo (o l’intestatario) hanno 180 giorni di tempo, a decorrere dalla notificazione del verbale di accertamento, per richiedere la rimozione del blocco o la restituzione del veicolo. Se, trascorso questo lasso di tempo, l’avente diritto non si è presentato presso l’ufficio o il comando dal quale dipende l’organo che ha effettuato la rimozione o il blocco del veicolo, questi può essere alienato o demolito. “Nell’ipotesi di alienazione” – si legge al comma 4 dell’articolo 215 del Codice Stradale – “il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto“.

Ricorso rimozione forzata: come fare

In caso di rimozione coatta del veicolo, è possibile presentare ricorso al Prefetto, secondo le modalità stabilite dall’articolo 203 del Codice della Strada.

Il trasgressore, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della violazione, qualora non abbia usufruito del pagamento in misura ridotta, può “proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno“.

Al ricorso è possibile allegare tutta la documentazione ritenuta idonea; inoltre è possibile richiedere un’audizione personale. Quando l’interessato propone il ricorso direttamente al Prefetto (per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno) questi è tenuto a trasmettere gli atti del ricorso al comando competente dell’organo che ha effettuato l’accertamento.

Quando si presenta ricorso presso un ufficio o un comando appartenente all’organo accertatore, il personale incaricato ha sessanta giorni di tempo per trasmettere gli atti al prefetto (a decorrere dalla ricezione degli stessi); gli atti devono essere corredati dalle deduzioni tecniche prodotte dall’organo accertatore al fine di confutare o confermare il contenuto del ricorso. Se decorsi i termini per la presentazione del ricorso, il trasgressore non ha provveduto a pagare la sanzione, il verbale “costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento“.