Rimozione forzata: quando scatta e cosa fare per recuperare il veicolo

Rimozione forzata: quando scatta e cosa fare per recuperare il veicolo

La rimozione forzata auto è un provvedimento amministrativo che si applica in caso di determinate violazioni in materia di sosta o fermata dei veicoli.

Può capitare, specie nelle città più grandi e trafficate, di non riuscire a trovare parcheggio. Molti automobilisti superano queste difficoltà lasciando la propria auto anche in luoghi dove, di norma, non è consentito sostare. In genere si tratta di segmenti di strada contrassegnati da divieto di sosta, oppure di spazi adibiti al carico e scarico merci in determinati orari. In tal caso, il proprietario rischia, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sanzione amministrativa accessoria che consiste nella rimozione forzata del veicolo.

Rimozione forzata quando scatta il provvedimento

La rimozione forzata è una sanzione i cui estremi sono definiti dal Codice della Strada. All’articolo 159 (“Rimozione e blocco dei veicoli”) si legge che la rimozione di un veicolo è disposta dagli organi di Polizia nei seguenti casi:

  • nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo“;
  • quando un veicolo è in sosta in una strada a senso unico di marcia, anche lungo il margine sinistro e non consente il transito di una fila di veicoli o non lascia libero uno spazio di almeno tre metri (Articolo 157, Comma 4 del Codice della Strada);
  • quando un veicolo si trova in un luogo dove la sosta e la fermata sono vietate (Articolo 158, commi 1,2 e 3 del Codice della Strada);
  • in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione“;
  • quando il veicolo in sosta viola le disposizioni dell’ente proprietario della strada per ragioni di pulizia o manutenzione.

Rimozione forzata cosa fare

Una volta preso atto che il proprio veicolo è stato rimosso, bisogna prepararsi a sostenere i costi previsti dalla legge per recuperarlo (premesso che è possibile fare ricorso avverso alla sanzione rivolgendosi al prefetto).

La normativa vigente, infatti, dispone che i veicoli possono essere restituiti al soggetto che ne ha diritto solo dopo che questi ha provveduto al rimborso delle spese per l’intervento dei mezzi necessari, della rimozione e della successiva custodia. L’ammontare esatto delle spese viene aggiornato dagli enti proprietari delle strade con cadenza annuale, compilando apposite tabelle. In genere, il costo rimozione forzata oscilla tra i 150 e i 200 euro (IVA esclusa); a questa cifra va poi aggiunta quella della relativa sanzione pecuniaria (ovvero la multa per sosta vietata). Se la notifica del provvedimento è stata inoltrata presso il domicilio del proprietario del veicolo, questi avrà 60 giorni di tempo per provvedere al pagamento.

Se il proprietario del veicolo sopraggiunge sul posto quando l’operazione di rimozione è ancora in corso, la restituzione del mezzo può essere fatta immediatamente, previo il pagamento delle spese di intervento e rimozione, oltre che della sanzione amministrativa. In tal caso, l’incaricato riceve le somme dovute e rilascia una ricevuta di pagamento.

Una volta effettuati tutti i pagamenti necessari, la persona interessata al recupero del veicolo (o un soggetto delegato) deve presentarsi presso il luogo dove il mezzo è stato trasportato e depositato “provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall’ente proprietario“, stando a quanto si legge al comma 4 dell’Art. 397 del Codice di attuazione.

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Una volta restituito il veicolo, viene redatto un verbale (compilando il modello V.2) che deve essere sottoscritto dal proprietario del veicolo o dalla persona delegata che deve accertare come il veicolo non abbia subito alcun tipo di danno (sia riscontrabile ad occhio nudo che non). All’interessato o al delegato viene rilasciata una copia mentre il custode del luogo dove si trovava il veicolo rimosso rilascia una quietanza di pagamento.

Il Codice della Strada specifica che il recupero di un mezzo rimosso può essere effettuato entro centottanta giorni. Tale lasso di tempo va calcolato a partire dalla notifica del verbale in cui gli organi di polizia contestano l’infrazione e viene indicata la rimozione del veicolo. Se, trascorsi 180 giorni da tale termine, il proprietario del mezzo non si è presentato prezzo l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo che ha effettuato la rimozione, il veicolo può essere demolito oppure alienato (ossia venduto all’asta). Nel caso in cui il veicolo venga venduto (alienazione), la somma ricavata serve a coprire le spese di rimozione e custodia non corrisposte dal proprietario del mezzo; se il ricavato sia superiore a tali spese, l’ammontare residuo viene restituito al soggetto che ne ha diritto.

Chi effettua la rimozione forzata

A regolamentare la procedura di rimozione di un veicolo è l’Articolo 215 (“Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo”) del Codice della Strada. Al comma 1 si legge: “Quando è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo sia trasportato e custodito in luoghi appositi”.

Inoltre, come stabilito dall’Art. 159 del Codice della Strada, l’ente proprietario della strada può affidare in concessione il servizio di rimozione dei veicolo (in concessione biennale ad un soggetto che abbia regolare licenza di rimessa e sia in possesso di tutti i requisiti legali riportati nel Codice di attuazione). I veicoli da adoperare per effettuare la rimozione devono presentare le caratteristiche specifiche stabilite per legge che possono essere aggiornate da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Anche gli organi di polizia possono procedere alla rimozione di un veicolo in sosta se, in virtù delle loro condizioni o in presenza di un qualsiasi altro valido motivo, si possa ritenere che lo stesso versi in stato di abbandono. In tal caso la rimozione può essere anche appannaggio dell’ente che possiede la strada ma solo dopo aver consultato in maniera preventiva gli organi di polizia.

Il veicolo rimosso viene trasferito nel luogo di deposito con mezzi appositi, appartenenti all’ente proprietario della strada o alla ditta che effettua il servizio in concessione. Il responsabile del luogo di deposito diventa custode del veicolo con disposizioni di custodia identiche a quelle relative al caso di sequestro.

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