Sequestro amministrativo del veicolo: quando scatta la sanzione
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Direttore: Alessandro Plateroti

Sequestro amministrativo del veicolo: quando scatta la sanzione

Vigile urbano

Per alcune infrazioni al Codice della Strada è previsto il sequestro amministrativo: il soggetto sanzionato può fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Quando si commette una violazione al Codice della Strada, si incorre in una sanzione, stabilita dal Codice stesso a seconda dell’infrazione. Per quelle più lievi, la normativa dispone una sanzione amministrativa di carattere pecuniario (una multa), il cui importo può talvolta essere decurtato se pagato entro e non oltre cinque giorni dalla notifica. Per infrazioni più gravi, invece, il Codice può prevedere una sanzione accessoria, ovvero la confisca a seguito del sequestro amministrativo. Vediamo di seguito tutto quanto c’è da sapere in merito a quest’ultimo.

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Il sequestro amministrativo veicolo: per quali violazioni è previsto

Il sequestro amministrativo (o ‘fermo amministrativo’) rappresenta una “misura cautelare” che può essere propedeutica alla confisca del veicolo, spesso in caso di infrazione reiterata. Si tratta di una sanzione prevista per specifiche violazioni del Codice della Strada, ovvero per:

  • Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52” e per “chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione“, secondo quanto stabilito dall’Articolo 97 del Codice Stradale;
  • chiunque effettua esercitazioni di guida senza avere accanto un supervisore in possesso di una patente di guida della stessa categoria del veicolo e conseguita da almeno dieci anni; in tal caso, la sanzione consiste nel fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi;
  • chiunque violi le disposizioni dell’articolo 170 del Codice della Strada, in particolare i commi 1 e 2 (che definiscono le corrette modalità di guida dei ciclomotori); il periodo di fermo, in caso di infrazione, è di sessanta giorni ma può raggiungere i novanta giorni in caso di recidività (due volte nel corso di un biennio);
  • chiunque non rispetti l’obbligo di copertura assicurativa (articolo 193 del Codice Stradale); il sequestro amministrativo auto senza assicurazione ha una durata di 45 giorni e costituisce una sanzione amministrativa accessoria ai trasgressori recidivi (due infrazioni in due anni) a seguito del pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e del premio assicurativo per sei mesi;
  • chiunque circoli a bordo di un veicolo del quale è stata ritirata la carta di circolazione (comma 6 dell’articolo 216 del Codice della Strada); il fermo ha una durata di tre mesi; sequestro amministrativo e confisca scattano in caso di violazione recidiva;
  • chiunque circoli con una patente sospesa o viola i termini del permesso di guida concesso; anche in questo caso, la sanzione prevede il fermo del veicolo per tre mesi; in caso di recidiva, scatta la confisca;
  • chiunque violi le norme relative al trasporto di cose o persone.

Questo tipo di sanzione è previsto anche quelle violazioni che possono avere conseguenze di natura penale, come ad esempio la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; in aggiunta, il sequestro è disposto anche nei confronti di chi guida senza patente o con una licenza di guida revocata. A completare il novero dei casi in cui un veicolo viene sequestrato, come si legge all’articolo 213 del Codice della Strada, “è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne“.

Il sequestro amministrativo nel Codice della Strada

Il principale riferimento normativo per ciò che concerne il sequestro amministrativo dei veicoli è l’articolo 213 del Codice della Strada (“Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa“) assieme all’articolo 214 (“Fermo amministrativo del veicolo”) che disciplinano le modalità di contestazione e accertamento, oltre a quelle di ‘fermo’ del veicolo.

Anzitutto, al momento dell’accertamento dell’infrazione, l’organo di polizia redige due verbali: uno in cui viene contestata la violazione di uno o più articoli del Codice Stradale e l’altro in cui si dispone il fermo del veicolo.

Fatto ciò, il proprietario del veicolo, il conducente o qualsiasi altro soggetto ‘obbligato in solido’ ha “l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale“. Contestualmente, gli agenti trattengono il documento di circolazione presso l’ufficio cui appartiene l’organo che ha effettuato l’accertamento.

La durata sequestro amministrativo auto varia a seconda delle disposizioni del Codice della Strada per ciascuna infrazione e può andare dai 30 ai 90 giorni.

Una volta trascorsi i termini ammessi per presentare ricorso avverso al provvedimento, il soggetto che ha in custodia il veicolo deve provvedere a trasportare – in totale sicurezza – il mezzo presso il luogo di custodia indicato dal Prefetto. Se entro dieci giorni, il proprietario del veicolo non si assume l’obbligo di custodia, la polizia notifica “l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento”. Se l’autore della violazione – o qualsiasi altro soggetto responsabile – si rifiuta di trasportare o custodire il mezzo, questi viene punito con una sanzione pecuniaria (una multa da 1.818 a 7.276 euro) e la sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi. Se la violazione è stata commessa da un minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci.

Sequestro amministrativo veicolo ricorso: a chi rivolgersi

In caso di fermo amministrativo del proprio veicolo, è possibile fare ricorso. Nello specifico, secondo quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 213 del Codice della Strada, “avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato“. Il ricorso al Prefetto può essere presentato entro un termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

In alternativa, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione, ma non oltre 30 giorni dalla notifica dell’infrazione.

Nel caso in cui il Prefetto o il Giudice di Pace riconoscano l’infondatezza dell’accertamento, la declaratoria si estende alla misura cautelare: ciò comporta il dissequestro del veicolo e la restituzione della somma ricavata dall’alienazione dello stesso.

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