Strisce pedonali: tipologie e normativa per il corretto utilizzo

Strisce pedonali: tipologie e normativa per il corretto utilizzo

L’utilizzo delle strisce pedonali è regolato da due articoli del Codice della Strada e prevede obblighi sia per i pedoni sia per i conducenti.

Le strisce pedonali fanno parte della segnaletica stradale orizzontale e servono a segnalare un attraversamento pedonale, ovvero quel punto del tratto stradale in cui i pedoni possono attraversare avendo diritto di precedenza rispetto ai veicoli. Il tipo più diffuso è quello costituito da una serie di strisce bianche (oppure gialle) dipinte sul manto stradale in senso latitudinale (‘Continental’); talvolta, le bande di colore bianco sono circondate da una porzione di strada dipinta con un altro colore (in genere rosso) oppure si trovano all’interno di un dosso. L’attraversamento può essere segnalato anche da un’unica banda trasversale ‘piena’, da due linee tratteggiate o da strisce incorniciate da bande trasversali più sottili (‘ladder’); se le strisce parallele ai sensi di marcia sono leggermente inclinate vengono definite ‘zebre’.

Le strisce pedonali nel Codice della Strada

Il comportamento dei pedoni viene regolamentato dall’Articolo n. 190 del Codice della Strada. Al comma 2, il codice stabilisce che “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi“.

In assenza dell’apposita segnaletica ai pedoni è comunque permesso di andare da una parte all’altra della carreggiata. Nello specifico, se le strisce pedonali non sono presenti o distano più di cento metri, i pedoni possono attraversare la strada ma “solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri“. Il Codice della strada, infatti, fa divieto di attraversare in diagonale le intersezioni stradali. Il discorso cambia per quanto riguarda piazze o larghi: l’attraversamento al di fuori delle strisce è proibito, qualora esistano, anche se si trovano ad una distanza superiore i cento metri (art. 190, comma 3).

Quando si attraversa la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, il Codice della Strada stabilisce che i pedoni debbano dare la precedenza ai conducenti mentre, a prescindere dalla presenza di segnaletica, “è vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate“.

L’articolo 190 del CdS dispone anche le sanzioni amministrative per chi non rispetta le disposizioni in materia di attraversamento pedonale, ovvero una multa il cui importo può essere compreso tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 99 euro.

Il Codice della Strada delinea (art. 191) anche quelli che sono i doveri dei conducenti nei confronti dei pedoni. I primi, infatti, sono obbligati a fermarsi quando un pedone sta attraversando sulle strisce; in aggiunta, hanno l’obbligo di rallentare e dare la precedenza quando un pedone si accinge ad effettuare l’attraversamento. Ciò vale anche per i casi in cui i conducenti effettuino una svolta in una strada al cui ingresso si trovano le strisce pedonali. Il comma 3, in aggiunta, dispone l’obbligo per i conducenti di fermarsi “quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla“. Anche per i conducenti è prevista una sanzione amministrativa che consiste in una multa da 162 a 646 euro.

Dal momento che l’uso delle strisce è appannaggio esclusivo dei pedoni, è vietato impegnarle in altro modo. Infatti è proibito parcheggiare sulle strisce pedonali; per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro; in situazioni di emergenza o particolare urgenza, c’è la possibilità che l’auto venga rimossa con il carroattrezzi.

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Cosa succede in caso di incidente su strisce pedonali

In genere, in caso di incidente, il conducente è chiamato a risarcire il danno procurato al pedone a meno che, secondo quanto stabilisce l’articolo 2054 del Codice Civile, non dimostri di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare l’incidente.

Questo principio vale anche per i casi in cui un pedone viene investito mentre attraversa al di fuori delle strisce pedonali. Come detto, questo non è proibito dal Codice della Strada ma, al contempo, non esonera il conducente da ogni genere di responsabilità (benché la normativa imponga tanto a chi guida quanto a chi attraversa un atteggiamento di prudenza, che eviti di creare situazioni di intralcio o di potenziale pericolo).

Se vengono accertate determinate responsabilità da parte del pedone, interviene il principio del ‘concorso di colpa’ in presenza del quale chi era alla guida del veicolo coinvolto può ottenere una riduzione del risarcimento. Quest’ultima è congruente con l’incidenza del comportamento del pedone nella dinamica dell’incidente. Ad ogni modo si tratta di un’eventualità non certo comune, dal momento che non sono molti i casi in cui l’atteggiamento del pedone incide in maniera significativa e – inoltre – non è detto che, una volta accertato il concorso di responsabilità, questi si traduca in un effettiva riduzione del risarcimento a carico del conducente. L’indennizzo viene stabilito in base all’entità del danno provocato; ad esempio, a dicembre del 2017, un 50enne di Trento ha beneficiato di un risarcimento di 160.000 euro dopo essere stato investito sulle strisce nel maggio del 2016; a seguito dell’incidente, il pedone aveva subito un trauma cranico.

Non mancano, ad ogni modo, le casistiche in cui anche il pedone – complice un atteggiamento imprudente o negligente – sia effettivamente responsabile (almeno in parte) dell’incidente. Ovviamente, il mancato rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada rappresenta il caso esemplare. Le situazioni potenzialmente più pericolose sono quelle in cui chi si accinge ad attraversare la carreggiata, non rispetti le indicazioni delle lanterne semaforiche (molte delle quali, ad esempio, regolano sia il flusso dei veicoli che gli attraversamenti pedonali) oppure quando decida di attraversare fuori dalle strisce pedonali.

In una circostanza del genere, come detto, sono i pedoni a dover concedere la precedenza ai veicoli e a dover tenere un comportamento improntato alla prudenza. È consigliabile anche evitare di attraversare in punti pericolosi o non particolarmente predisposti.

Ovviamente, per evitare incidenti, anche i conducenti sono chiamati a tenere un comportamento adeguato, interrompendo la marcia quando le strisce pedonali risultano già impegnate, oppure diminuendo la velocità quando un pedone si accinge a percorrere l’attraversamento. Più in generale, il rispetto di prescrizioni quali i limiti di velocità contribuisce a diminuire le possibilità di incidente.

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