Superbollo auto: cos’è e per quali veicoli deve essere pagato

Superbollo auto: cos’è e per quali veicoli deve essere pagato

Introdotto nel 2011, il superbollo auto è una quota addizionale della tassa automobilistica per i veicoli la cui potenza supera i 185 kW.

Con il termine ‘Superbollo auto’ si indica un’importo aggiuntivo da versare assieme al normale bollo auto, con la differenza che – rispetto alla tassa automobilistica – questi viene versato allo Stato e non alle singole Regioni. Il Superbollo è entrato in vigore nel 2011 per effetto di un Decreto emanato dal Ministero dell’Economia nel quale si legge che “a decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, e’ dovuta l’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche“.

Chi deve pagare il superbollo auto

Al momento dell’entrata in vigore della normativa, erano soggette al pagamento del superbollo tutti quei veicoli a motore che superano i 306 cavalli di potenza. Il comma 3 dell’Articolo 1 del Decreto di cui sopra individua anche i soggetti tenuti a pagare l’addizionale: “al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico“.

Con la ‘Manovra Monti‘ entrata in vigore il primo gennaio 2012, però, i parametri di calcolo del superbollo sono stati ulteriormente ristretti. Da un lato, infatti, la soglia oltre il quale scatta l’addizionale è stata abbassata, passando da 225 kW a 185 kW; contestualmente, l’importo per ogni kW eccedente è stato raddoppiato (da 10 euro a 20 euro).

Modalità e termini di pagamento

Il Decreto Ministeriale del 2011 stabilisce che “per gli anni 2012 e seguenti l’addizionale di cui è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica“. Inoltre, si legge, “il versamento dell’addizionale è effettuato esclusivamente con le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi»“. Va inoltre ricordato come, nel caso di una prima immatricolazione, il bollo debba essere pagato per intero (a differenza del bollo auto standard, per il quale si calcolano i mesi intercorsi tra l’immatricolazione e la prima scadenza della tassa automobilistica).

Il pagamento va eseguito congiuntamente a quello del bollo ordinario mediante l’utilizzo del modello F24 elementi identificativi sul quale va riportato il codice tributo superbollo auto (3364). Il modello può essere scaricato in formato PDF direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate e pagato presso le banche convenzionate o qualsiasi ufficio postale. In alternativa, è anche possibile effettuare il versamento direttamente online, scaricando il software F24 Online: il servizio è valido per coloro i quali sono registrati ai servizi telematici dell’Agenzia e sono titolari di un conto corrente presso le banche convenzionate (l’elenco è consultabile nell’apposita sezione del sito agenziaentrate.gov.it).

Per la compilazione dei modelli F24 in versione telematica, gli utenti che sono registrati a Fisconline devono prima installare l’applicazione FileInternet mentre coloro i quali sono registrati presso Entratel devono scaricare ed utilizzare l’applicazione omonima. Le procedure di pagamento online vengono automaticamente scartate qualora emergano discrepanze tra il codice fiscale del contribuente riportato sul modello e quello del titolare del conto bancario.

In caso di mancato o parziale pagamento, il debitore incorre in una sanzione amministrativa – così per il normale bollo auto non pagato –  che consiste in un importo pari al 30% dell’addizionale dovuta. Come per il bollo auto ordinario, è possibile sanare la situazione debitoria mediante il cosiddetto ravvedimento operoso. Per il saldo degli importi dovuti vanno utilizzati due diversi codici di pagamento: 3365 per il pagamento della sanzione e 3366 per gli interessi.

Calcolo superbollo auto

Il superbollo auto va a colpire soprattutto i possessori di veicoli di grossa cilindrata, quali auto sportive e grandi SUV. Per calcolare a quanto ammonta l’addizionale sulla tassa automobilistica bisogna controllare l’indicazione relativa alla potenza del motore (espressa in kW) riportata sul libretto di circolazione del veicolo. Il calcolo del superbollo auto in base ai kW è piuttosto semplice: basta sottrarre 185 kW al numero di kW del motore e moltiplicare il risultato per 20 euro.

Esempio: se la potenza del veicolo è 225 kW, i kW “di troppo” sono 40 che, moltiplicati per 20 euro, restituiscono un superbollo da 800 euro (da pagare in aggiunta al normale bollo auto). Nel caso in cui si voglia fare una verifica più rigorosa, è possibile effettuare il calcolo dell’addizionale attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione dedicata, basta inserire la targa del veicolo, l’anno di riferimento del superbollo (ovvero quello di decorrenza della tassa automobilistica), anno e mese di scadenza del bollo e relativi mesi di validità. Nel form va, eventualmente, indicata anche la “riduzione per vetustà”.

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Riduzione ‘per vetustà’ e veicoli esentati dal pagamento

La normativa vigente prevede riduzioni “graduali” dell’importo dovuto. Il superbollo auto dopo 5 anni viene decurtato del 40% (passando quindi a 12 euro per kW); al compimento del decimo anno d’età, la tassa si dimezza e ammonta al 30% (6 euro per kW) mentre al quindicesimo anno, l’addizionale cala al 15% (3 euro a kW). Se il veicolo è stato costruito da almeno 20 anni, il pagamento del superbollo non è dovuto.

In aggiunta, non è previsto il superbollo auto storiche, ovvero quei veicoli di anzianità pari o superiore ai 30 anni con potenziale interesse storico e collezionistico (che può essere certificato mediante l’iscrizione all’ASI). Va sottolineato come questi intervalli di tempo vengano conteggiati a partire del primo di gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione, che si presume coincida con quello di immatricolazione, a patto non sia indicato altrimenti.

Dal momento che, di norma, il superbollo si applica solo ai veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, esistono speciali categorie – al di là dei modelli ‘ultra ventennali’ – di mezzi esentati dal pagamento dell’addizionale: tra questi figurano, ad esempio, le auto riservate al Presidente della Repubblica e i veicoli in dotazione alle forze armate dello Stato.

Esistono altri due casi in cui scatta il regime di esenzione; il primo riguarda i veicoli venduti, tramite scrittura privata o atto pubblico, prima del primo gennaio dell’anno in corso. Il secondo frangente nel quale il superbollo non deve essere pagato è quello per cui è stato consegnato ad un’impresa autorizzata per la rivendita. Per questi veicoli scatta l’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

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