TFR e clausola di salvaguardia, cosa occorre sapere sull’argomento.
Cos’è la clausola di salvaguardia relativa alla tassazione del TFR
Quando si parla di clausola di salvaguardia del TFR ci si riferisce a una tassazione, sottoposta a precisi scaglioni relativi al reddito del lavoratore e connessi alle specifiche aliquote applicate a partire dal 31/12/2006 e tuttora in vigore.
La legge inerente TFR e Clausola di Salvaguardia
All’art.1, comma 9, Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 si ritrovano i termini: clausola di salvaguardia inerenti il tema del Trattamento di Fine Rapporto.
L’IRPEF è l’Ente predisposto a determinare le diverse aliquote, ancorate al reddito calcolato su base annuale e calcolate a partire dal 31 dicembre del 2006, al fine di determinare l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sul TFR e non solo.
Le legge vigente non prevede per l’applicazione della clausola di salvaguardia nessun termine specifico.
A cosa serve la Clausola di Salvaguardia del TFR
Questa clausola serve ad assicurare che il sistema non sovraccarichi i cittadini lavoratori e contribuenti con il pagamento di un’imposta maggiorata rispetto a quella nella quale il lavoratore rientra.
In tale contesto normativo che parte dal 31 dicembre 2006, una circolare dell’anno successivo chiarisce ciò che segue:
Circolare del 16 marzo 2007, n. 15/E
1. Qualora le somme vengano erogate da un sostituto d’imposta, la verifica deve essere effettuata dal sostituto d’imposta
2. Il sostituto d’imposta in sede di determinazione dell’imposta, impiegherà le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, qualora fossero più favorevoli
Successivamente al 2007 nella Legge Finanziaria del 2008 all’art. 2, comma 514, Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 viene confermata, in relazione al periodo di imposta 2008, l’applicazione della clausola di salvaguardia.
In conclusione va ricordato che l’Agenzia delle Entrate, nei controlli, liquida nuovamente l’imposta dovuta sulle somme e lo fa sulla base del calcolo dell’aliquota personale del contribuente. Quest’ultima viene calcolata sull’ultimo quinquennio, sulla base dei dati che emergono nelle dichiarazioni ai quali vengono applicate le detrazioni introdotte dal D.M. 20 marzo 2008.