Vignetta svizzera: costo, validità e punti vendita

Vignetta svizzera: costo, validità e punti vendita

Necessaria per circolare sulla rete autostradale elvetica, la vignetta svizzera ha validità annuale e può essere acquistata anche in Italia.

Quando si viaggia fuori dai confini nazionali, in particolare al di fuori dell’Unione Europea, è bene essere al corrente delle disposizioni in materia di circolazione stradale. Per usufruire della rete autostradale di paesi confinanti, come ad esempio la Svizzera o la Slovenia, è necessario essere in possesso di un apposito contrassegno che autorizza il veicolo a circolare sulla rete stradale nazionale. In particolare, per usufruire delle autostrade elvetiche, bisogna acquistare la cosiddetta ‘vignetta svizzera‘, diversa, ad esempio, dal contrassegno richiesto in Slovenia; vediamo di seguito tutto quanto c’è da sapere in merito.

Costo e validità vignetta svizzera

Per utilizzare le strade nazionali della Svizzera, ovvero le autostrade e le semiautostrade, è necessario pagare una tassa. Introdotta nel 1985, è a carico del conducente o del detentore del veicolo e si formalizza tramite l’acquisto di un contrassegno. La regola vale per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi. In generale, sono soggetti all’imposta tutti i veicoli a motore la cui massa non superi le 3.5 tonnellate.

Il pagamento della tassa è obbligatorio per le seguenti categorie di veicoli a motore:

  • autovetture
  • motoveicoli
  • rimorchi fino a 3.5 tonnellate
  • autofurgoni
  • autoveicoli abitabili
  • veicoli a motore con massa superiore alle 3.5 tonnellate, se non gravati dalla tassa sui mezzi pesanti;
  • veicoli con targhe trasferibili
  • trattori a sella (con massa complessiva pari o inferiore a 3.5 tonnellate); possono trainare un rimorchio di massa massima pari a 3.5 tonnellate;
  • gli autoarticolati; è necessario un solo contrassegno se sono registrati come unità;
  • veicoli a motore trainati;
  • veicoli d’epoca.

Esiste un contrassegno unico, della validità di 14 mesi: esso, infatti, comprende i dodici mesi dell’anno solare più il dicembre dell’anno precedente e il gennaio dell’anno successivo. Non esistono vignette settimanali o mensili; per i veicoli che trainano una roulotte, è necessario acquistare due contrassegni. Il costo vignetta svizzera è di 40 franchi (36.50 euro, al cambio).

Fonte foto: https://www.facebook.com/345315822432

Dove acquistare la vignetta

Come riportato dal sito ufficiale dell’ACI, per comprare la vignetta svizzera in Italia è necessario rivolgersi ad uno dei seguenti Automobile Club Provinciali: Alessandria, Ancona, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Genova, Ivrea, La Spezia, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma (Delegazione Galleria F. Caracciolo), Rovigo, Sanremo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano, Vercelli, Verona, Vicenza e Viterbo.

In Svizzera, invece, la vignetta è acquistabile presso gli uffici postali, le stazioni di servizio, le autorimesse, le agenzie del Touring Club Svizzero (TCS) e gli uffici cantonali della circolazione stradale.

Per l’acquisto della vignetta negli altri paesi europei, è possibile rivolgersi ai vari Automobile Club nazionali; il sito www.ezv.admin.ch riporta tutti i portali consultabili in caso di necessità:

  • Austria: ARBOE e ÖAMTC;
  • Belgio: RACL/RACB/RMU e TCB;
  • Danimarca: FDM;
  • Finlandia: Autoliitto;
  • Francia: ACMB e ACA;
  • Germania: ADAC, ACE, AVD e ACV;
  • Lussemburgo: ACL;
  • Paesi Bassi: ANWB;
  • Polonia: PZM;
  • Repubblica Ceca: UAMK e ABA;
  • Spagna: RACE.

Dove si mette la vignetta svizzera sulle auto e sulle moto

Una volta acquistato, il contrassegno va esposto correttamente sul veicolo. La vignetta è un bollino di colore verde, con il simbolo di un’autostrada in bianco e il relativo codice di identificazione. Le istruzioni per il corretto utilizzo sono molto semplici. In generale, deve essere esposto in un punto “ben visibile e controllabile dall’esterno“, come si legge su www.aci.it.

Nelle auto, il contrassegno va applicato sul lato interno del parabrezza, dal lato del conducente (nell’angolo alto oppure in quello basso, vicino allo specchietto retrovisore) oppure al centro del lato alto. Non è necessario utilizzare altri mezzi per far aderire la vignetta al parabrezza (come ad esempio il nastro adesivo); l’importante è assicurarsi che il contrassegno aderisca sempre saldamente al vetro.

Sui motocicli ed i rimorchi, la guida ACI spiega che “occorre applicare il contrassegno su una parte non asportabile, ma visibile del mezzo“. La vignetta non è trasferibile, ovvero non può essere staccata da un veicolo per essere applicata su un altro; una volta rimosso, il contrassegno perde la propria validità. Stesso dicasi nel caso in cui non venga apposto nella maniera corretta, nella posizione giusta o se il contrassegno oppure lo strato adesivo risultino alterati.

Per quanto riguarda i veicoli con targhe trasferibili, il regolamento di riferimento (15-01) stabilisce che “ogni veicolo con targhe trasferibili che utilizza una strada assoggetata alla tassa deve essere munito di un contrassegno valido e apposto in modo conforme“.

Sanzioni per i trasgressori

Nel caso in cui, durante un accertamento, il veicolo risulti privo di vignetta, le leggi in vigore in Svizzera prevedono una sanzione pecuniaria pari a 200 franchi svizzeri (poco più di 180 euro); in aggiunta, il trasgressore deve provvedere immediatamente all’acquisto di un contrassegno valido per continuare a circolare.

Veicoli non soggetti alla tassa

Esistono alcune categorie di veicoli che possono circolare sulle strade nazionali a pagamento svizzere senza la vignetta autostradale svizzera; nello specifico, si tratta di:

  • veicoli utilizzati dall’esercito;
  • i veicoli in dotazione alla polizia, al Corpo delle guardie di confine, ai pompieri, ai servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, alle ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
  • i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti; il regolamento specifica che “sono esonerate dalla tassa soltanto le corse effettuate «direttamente» nell’ambito di operazioni di soccorso o di esercitazioni comuni di formazioni di soccorso svizzere ed estere nella zona di confine. L’esenzione non vale per le escursioni aziendali“;
  • i veicoli in dotazione ad organizzazioni intergovernative;
  • i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
  • i veicoli privi di targa diretti ai controlli ufficiali;
  • i rimorchi fissi a una ruota destinati al trasporto esclusivo di cose;
  • i trattori a sella e gli autoveicoli leggeri che, in base alla licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
  • veicoli contrassegnati da targhe professionali.

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