Si può cedere un’auto in comodato d’uso ma se il contratto prevede l’utilizzo esclusivo superiore a trenta giorni consecutivi, serve il tagliando da parte della Motorizzazione.
Spesso può capitare di prestare la propria auto ad un amico o ad un familiare convivente per un periodo di tempo più o meno lungo. Talvolta la durata del prestito è molto breve se – per esempio – l’amico o il familiare in questione non dispone della propria auto per alcuni giorni a causa di un guasto che deve essere riparato in officina. Vi sono, però anche casi in cui un veicolo viene ceduto per un periodo di tempo più lungo e per utilizzi più specifici, magari all’interno di un’azienda o – più in generale – in ambito lavorativo. In tal caso si può parlare di ‘intestazione temporanea‘ o di ‘comodato d’uso‘.
Cos’è il comodato d’uso
In termini generici, il comodato d’uso è un contratto tra due parti, il comodante e il comodatario. Nell’ambito di tale contratto, il primo cede al secondo un bene, mobile o immobile, per un determinato lasso di tempo (concordato dai due contraenti). Il comodatario (qualificato come detentore e non come possessore) può disporre del bene ma ha l’obbligo di restituirlo. Il contratto viene perfezionato con l’atto di cessione del bene, che può avvenire anche in maniera informale; si tratta, in buona sostanza, di un accordo a titolo gratuito basato sulla reciproca fiducia delle parti; deve avere forma scritta se il bene in questione è immobile o è un bene mobile registrato, come ad esempio le autovetture.
A differenza della locazione, che prevede il versamento di una somma in denaro, il comodato d’uso è sostanzialmente gratuito laddove l’interesse del comodante non ha valore patrimoniale. Ciò non toglie che esistano casi di comodato d’uso oneroso: è il caso in cui il bene ceduto, ad esempio, necessiti di determinate cure. L’onere, come stabilito dalla Cassazione con una sentenza del 25 settembre 1990, rappresenta di fatti un ‘rimborso spese’ e non un vantaggio per il comodante. Il comodatario, infine, ha l’obbligo di custodia del bene e non ha diritto ad alcun rimborso, a meno che la manutenzione del bene non abbia richiesto interventi straordinari. Di contro, in caso di danno, il comodante può procedere ad una richiesta di risarcimento.
I termini del comodato d’uso auto
L’intestazione temporanea di un veicolo è prevista da una legge entrata in vigore nel 2010. La normativa prevede che una persona fisica o giuridica abbia a disposizione, in maniera esclusiva e per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni consecutivi, un autoveicolo, un motoveicolo o un rimorchio leggero (la cui massa non superi le 3.5 tonnellate) intestato ad un’altra persona. Tra i casi in cui è possibile intestare temporaneamente un veicolo ad un’altra persona rientra anche il comodato d’uso gratuito auto.
La registrazione comodato d’uso auto alla Motorizzazione
Come detto, il comodato d’uso può essere gratuito e rappresentare un contratto attuato in maniera informale tra le parti. Per la cessione in comodato di un veicolo tra due privati è necessario produrre un documento che attesti l’accordo tra comodante e comodatario in forma scritta (scrittura privata o documento pubblico redatto alla presenza di un notaio).
L’accordo di comodato, se stipulato dopo il 3 novembre 2014, deve essere registrato presso la Motorizzazione Civile. A stabilirlo è l’articolo n. 94 del Codice della Strada. Al comma 4-bis si legge che “gli atti, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio“.
Per inoltrare la richiesta di registrazione, è necessario compilare – con i dati del proprietario, del veicolo e del soggetto cui verrà dato in comodato – il modulo prestampato TT2119. Questi deve essere corredato di due versamenti da pagare mediante bollettino postale: uno da 9.00 euro sul CC 9001 (per il pagamento dei ‘diritti di motorizzazione’) e un altro da 16.00 di imposta di bollo sul CC 4028. Il modulo di richiesta deve essere abbinato ad una dichiarazione sostitutiva.
Una volta completato l’iter burocratico, la Motorizzazione fornisce un tagliando adesivo che riporta i dati di identificazione del comodatario. Il tagliando va applicato sulla carta di circolazione del veicolo ceduto in comodato. L’obbligo di registrazione del comodato uso auto prevede una decorrenza di trenta giorni dalla stipula del contratto; se il contratto ha una durata inferiore, non è obbligatorio registrarlo, così come non è necessario versare le relative imposte di registro.
Il comodato d’uso auto aziendale
Uno dei casi in cui il comodato d’uso può tornare utile è la cessione di un veicolo aziendale ad un dipendente o ad un amministratore. Se l’utilizzo del veicolo rientra tra i fringe benefit, oppure si tratta di uso promiscuo o un uso per lo svolgimento di attività aziendali da parte del personale (laddove più dipendenti si alternino alla guida del veicolo, facendo cadere il carattere di esclusività), non va inoltrata alcuna comunicazione.
In caso contrario, per fare la registrazione del comodato alla Motorizzazione bisogna produrre la seguente documentazione:
- l’istanza di registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (compilando l’Allegato B/1 con i dati del proprietario e del veicolo);
- la delega del comodatario (Allegato A/1 o Allegato A/2), recante i dati del veicolo, del proprietario e del comodatario;
- le ricevute dei versamenti (una da 16.00 euro su CC 4028 e una di 10.20 euro su CC 9001).
Se si cede più di un veicolo aziendale in comodato, la documentazione di un’unica istanza cumulativa va integrata con l’elenco dei veicoli, le generalità dei comodatari e un versamento da 10.20 euro per ogni mezzo ceduto.
Sanzioni in caso di mancata registrazione
Qualora non sia stata inoltrata la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione presso la Motorizzazione, in caso di accertamento si rischia una sanzione amministrativa. Il Codice della Strada quantifica tale sanzione in una multa che va dai 705 ai 3.526 euro alla quale si aggiunge il ritiro immediato della carta di circolazione. Questa verrà poi inviata all’ufficio della Direzione centrale della Motorizzazione, che provvederà al rinnovo dopo l’adempimento degli obblighi omessi.
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