Legge omicidio stradale: quali sanzioni sono previste
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Legge omicidio stradale: quali sanzioni prevede

Legge Omicidio Stradale

Promulgata nel 2016, la legge omicidio stradale riconosce il reato come a sé stante e prevede sanzioni quali la reclusione e il ritiro della patente.

La legge n. 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nel diritto penale italiano il reato dell’omicidio stradale, modificando l’articolo 589 del Codice Penale. La legge omicidio stradale in vigore, in sostanza, riconosce la particolarità del reato, trattandolo in separata sede e non più come omicidio colposo con aggravanti specifiche; il testo introduce pene più severe rispetto alla precedente normativa ed è stato approvato e promulgato a seguito di una legge di iniziativa popolare del 2010. Di seguito, vediamo cosa dice il testo di legge e quali sanzioni prevede per chi commette il reato di omicidio stradale.

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Le sanzioni per omicidio stradale

La Legge di cui sopra individua tutti i casi – e le relative sanzioni – in cui il conducente di un veicolo a motore può macchiarsi del reato di omicidio stradale (dal testo integrale pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale):

  • Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con la reclusione da due a sette anni;
  • Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
  • Il conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona viene punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  • Il conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona viene punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  • Il conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona, viene punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La Legge stabilisce inoltre che tali sanzioni possono essere aumentate se il responsabile del reato, al momento dell’accaduto, risulti privo di patente di guida oppure in possesso di una patente di guida scaduta. La pena può essere aumentata anche nel caso in cui il veicolo sia di proprietà dell’autore del fatto e risulti privo di copertura assicurativa obbligatoria. Altro caso in cui la sanzione può essere maggiorata è quella in cui a perdere la vita sia più di una persona; in tale circostanza “si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto“.

C’è anche un frangente in cui, invece, la pena può essere ridotta anziché aumentata; come si legge testualmente, “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena e’ diminuita fino alla metà“; in altre parole, se la colpa non è del conducente del veicolo ma (anche) della vittima, la pena può essere addirittura dimezzata.

Legge Omicidio Stradale
Fonte immagine: https://www.flickr.com/photos/amicodelpopolo/15730678301

Legge omicidio stradale e lesioni gravi

Il testo di legge si occupa anche della fuga del conducente e delle lesioni gravi, ossia non mortali. Nel primo caso, la pena viene aumentata di un terzo o di due terzi e non può avere una durata inferiore ai cinque anni.

Per quanto concerne invece le lesioni personali, il testo distingue tra lesioni gravi e lesioni gravissime. Per le prime, è prevista una pena di reclusione che va dai tre mesi ad un anno; le seconde, invece, comportano una sanzione che va da uno a tre anni di reclusione. Tali provvedimenti diventano più severi se il colpevole delle lesioni si trovava in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per le lesioni gravi, la pena consiste in un periodo di reclusione compreso tra i tre ed i cinque anni mentre nel caso delle lesioni gravissime, la pena detentiva va dai quattro ai sette anni. Anche per il reato di lesione personale, la legge include le stesse casistiche contemplate per l’omicidio: velocità superiore ai 70 km/h in centro urbano, mancato rispetto del semaforo rosso, inversione di marcia e sorpasso. Le aggravanti sono anch’esse le stesse: patente di guida scaduta o revocata e veicolo privo di assicurazione, così come la fuga del conducente.

La flagranza di reato, invece, decade se il conducente responsabile del fatto si ferma a prestare soccorso alla vittima, come si legge nel testo della Gazzetta Ufficiale: “Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e’ soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”.

Infine, l’articolo relativo al ‘computo delle circostanze’ stabilisce, in pratica, che le attenuanti non possono essere considerate equivalenti alle attenuanti nel momento in cui bisogna stabilire l’entità della pena.

La legge omicidio stradale e revoca della patente

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità per il reato di omicidio colposo stradale, oltre alla pena detentiva, il colpevole è anche soggetto alla revoca della patente di guida, anche in caso di patteggiamento o sospensione della pena. Il prefetto emette il provvedimento di revoca, che si accompagna con l’inibizione alla guida valida per tutto il territorio nazionale. Inoltre, l’interessato non potrà conseguire una nuova patente, se non dopo che siano trascorsi quindici anni dalla revoca; l’inibizione aumenta a vent’anni se l’interessato era stato già precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; se, invece, il responsabile si è dato alla fuga dopo il fatto, l’inibizione arriva a trent’anni. In caso di lesioni, la revoca dura cinque anni e sale a dieci in caso sussistano ‘precedenti’ e dodici in caso di fuga.

Fonte immagine: https://www.flickr.com/photos/amicodelpopolo/16275833681

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ultimo aggiornamento: 27 Marzo 2018 16:38

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