Alcoltest: come si svolge e quando ci si può rifiutare
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Direttore: Alessandro Plateroti

Alcoltest: come si svolge e quando ci si può rifiutare

Alcoltest

Con l’alcoltest si quantifica la presenza di alcool nel sangue per punire il reato di guida in stato di ebbrezza.

L’alcoltest è un test mediante il quel si determina la presenza di alcool nel sangue. Viene utilizzato principalmente dagli organi e dagli agenti di polizia per effettuare operazioni di controllo al fine di sanzionare chi si mette alla guida in stato di ebbrezza.

Alcol test Codice della Strada: la normativa

L’articolo 186 del Codice della Strada stabilisce che “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche” (comma 1). Il regolamento di attuazione del Codice (articolo 379) definisce le modalità tramite le quali gli agenti di polizia possono rilevare l’eventuale stato di alterazione del conducente dovuto all’assunzione di alcool. “L’accertamento dello stato di ebbrezza” – si legge – “si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0.5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza”. La concentrazione di alcool nel sangue deve essere congruente in almeno due rilevazioni successive, effettuate a cinque minuti di distanza l’una dall’altra.

Nella quantificazione della sanzione, contano anche i centesimi (ossia la seconda cifra dopo la virgola) nel riscontro prodotto dall’etilometro: lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 41225/2015) che ha respinto il ricorso di un imputato il cui tasso alcolemico rilevato era di 1.56 g/l. Il caso di specie è importante perché il superamento della soglia di 1.5 g/l comporta una sanzione più severa.

Nel caso in cui il soggetto fermato si rifiuti di sottoporsi all’alcool test, gli agenti di polizia hanno comunque l’obbligo di documentare, nella notificazione del reato, “le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”.

Il dispositivo utilizzato per effettuare l’alcoltest è l’etilometro; si tratta di uno strumento che, oltre ad eseguire il controllo vero e proprio, fornisce sia i dati relativi alle misurazioni sia, tramite una stampante apposita, la corrispettiva prova documentale. Le specifiche tecniche dell’apparecchio vengono stabilite ed approvate tramite un decreto del Ministero dei Trasporti in collaborazione con il Ministero della Sanità; i dispositivi vengono testati dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) per poi essere omologati dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Il CSRPAD è anche l’organo preposto alle verifiche periodiche cui l’etilometro va sottoposto per continuare ad essere utilizzato; se tali prove hanno esito negativo, l’apparecchio non viene più utilizzato.

Rifiuto alcoltest: cosa succede

La normativa in vigore include la possibilità che chi viene fermato per sospetta guida in stato di ebbrezza si rifiuti di sottoporsi all’accertamento (sia tramite etilometro, sia tramite altri strumenti non invasivi).

Il rifiuto, di per se, come stabilito da un decreto legge del 2008, costituisce un reato; nello specifico, oltre alla sanzione pecuniaria,”comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni“.

Va inoltre precisato che la normativa in vigore consente agli organi di polizia, di effettuare accertamenti per il rilevamento del tasso alcolemico anche in caso di incidente se uno o più soggetti coinvolti presentino sintomi tali da indurre un ragionevole dubbio in merito. Gli accertamenti, su richiesta degli organi di polizia, possono essere effettuati anche da strutture sanitarie di base le quali rilasciano le relative certificazioni.

Alcoltest
Fonte immagine: https://www.flickr.com/photos/claudiosoavi/4699776589/sizes/l

In genere, chi si rifiuta di sottoporsi ad un alcoltest viene punito con il massimo della pena. Esistono però delle eccezioni. Una di queste è rappresentata dalla sentenza n. 6526/2018 della Corte di Cassazione che ha revocato la condanna ad un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, inizialmente condannato con 4 mesi di arresto, 2.000 euro di multa, confisca del veicolo e sospensione della patente per due anni. L’imputato, trasportato in ospedale, si era rifiutato di dare il proprio consenso agli accertamenti.

La Corte lo ha poi scagionato poiché, al momento della richiesta di consenso (per accertamento del tasso di alcolemia e l’assunzione di sostanze stupefacenti) non gli era stata comunicata la possibilità di affidarsi ad un difensore d’ufficio. Pertanto, la sentenza ha sostanzialmente stabilito che il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non costituisce reato se il soggetto non viene informato del proprio diritto di assistenza.

Sullo stesso tema si erano espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.13682/2016) stabilendo che per il rifiuto di sottoporsi al test alcoolmetrico può essere applicata la “causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto” (introdotta da un decreto legge del 16 maggio 2015).

Tabelle per la stima del tasso alcolemico

La tabella del Ministero della Salute “per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza” incrocia una serie di fattori che, assieme, determinano la quantità di alcool (potenzialmente) rilevabile nel sangue.

Premesso che i valori sono indicativi e si riferiscono ad un’assunzione avvenuta tra i 45 ed i 60 minuti prima del controllo, i parametri che determinano i livelli teorici di alcolemia, oltre al sesso, sono:

  • gradazione alcolica della bevanda. A ciascuna viene associato una gradazione alcolica specifica: tra 0.5% e 10% per la birra, 12% per il vino, 18% per gli aperitivi, tra 25% e 30% per i digestivi, tra 35% e 60% per i superalcolici, 11% per lo spumante e tra 2.8% e 5% per le bevande ready to drink.
  • stato di assunzione della bevanda alcolica (stomaco pieno o stomaco vuoto)
  • peso corporeo.

Per ciascun tipo di bevanda, si prende in considerazione una specifica ‘unità alcolica’; nel dettaglio:

  • 330 cc per la birra;
  • 125 cc per il vino;
  • 80 cc per vini liquorosi e aperitivi;
  • 40 cc per i digestivi e i superalcolici;
  • 100 cc per champagne e spumante;
  • 150 cc per i ready to drink.

Nello stesso documento si trova un’altra tabella, relativa alla sintomatologia legata al tasso alcolemico. Tra 0.5 e 0.8, nausea, sonnolenza ed eccitazione emotiva si abbinano ad una riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento, della visione laterale e della capacità di reagire agli stimoli visivi e sonori. Con l’aumentare del tasso alcolemico si manifestano altri sintomi: dall’alterazione dell’umore alla confusione mentale fino all’incoscienza; anche lo stato psicofisico e la capacità di autocontrollo peggiorano progressivamente: nello scenario peggiore (tasso superiore a 4) subentrano il coma e l’arresto respiratorio.

Fonte immagine: https://www.flickr.com/photos/acbologna/9297504567/sizes/l

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ultimo aggiornamento: 10 Ottobre 2018 17:17

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