Assegno non protestato titolo esecutivo
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Direttore: Alessandro Plateroti

Assegno non protestato titolo esecutivo

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Assegno non protestato titolo esecutivo, tutto quello che c’è da sapere: cos’è, validità, redazione e sottoscrizione del precetto

Assegno non protestato valido come titolo esecutivo? Scopri tutto quello che c’è da sapere: cos’è, validità, redazione, sottoscrizione ed invio del precetto.

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Assegno non protestato

L’articolo 31 del R.D. n.1736/1933 riconosce l’assegno bancario pagabile a vista secondo l’importo indicato. Importante: l’assegno deve essere riscosso dal soggetto entro otto giorni presso il Comune d’emissione o sino ad un massimo di quindici giorni presso un altro Comune. Nel caso in cui non dovesse essere pagato e restare di conseguenza “scoperto”, il beneficiario dell’assegno può procedere con una richiesta di protesto. Il mancato pagamento di un assegno presenta titolo esecutivo dal punto di vista legale e consente al soggetto beneficiario di poterne recuperare il credito. Per farlo il beneficiario deve presentare apposita richiesta pagando circa 20 euro. Si tratta del cosiddetto procedimento di esecuzione forzata.

Come fare?

Prima di tutto il soggetto beneficiario deve inviare al debitore un precetto entro sei mesi dalla data in cui si è presentato in banca per riscuotere il pagamento. Si tratta di un procedimento abbastanza semplice di cui è possibile occuparsi senza ricorrere al supporto di un legato. La prima cosa da fare è preparare un atto di precetto, notificarlo al debitore con tanto di titolo esecutivo. Il precetto può essere composto anche semplicemente su carta semplice invitando il soggetto debitore a pagare entro un termine massimo di 10 giorno. Il testo deve contenere alcuni elementi essenziali:

  • dati anagrafici del soggetto debitore e creditore;
  • data notifica titolo esecutivo e i suoi estremi;
  • domicilio

Una volta compilato il precetto bisogna farlo sottoscrivere dall’Ufficiale Giudiziario che rilascerà apposito certificato di conformità dell’assegno. Ora non resta che inviare il precetto compilato, la copia dell’assegno e il certificato di conformità rilasciato dall’ufficiale Giudiziario al debitore che potrà:

  • pagare il debito;
  • opporsi entro 20 giorni;
  • non pagare e non opporsi.

Nell’ultimo caso trascorsi 90 giorni dalla notifica il soggetto creditore può procedere con la richiesta di esecuzione forzata.certificato_unicasim

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ultimo aggiornamento: 9 Settembre 2021 9:37

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