In questo articolo si potrà leggere in cosa consiste il bonus maltempo 2026, e chi può usufruire di questo incentivo.
Dopo aver visto i dettagli che compongono il piano casa, è giunto il momento di parlare del tanto atteso bonus maltempo 2026. Come riportato da Fanpage, si tratta di una misura di sostegno introdotta per porre rimedio ai danni commessi dall’emergenza meteo dei mesi scorsi.
Infatti. numerose attività locali (e non) hanno subito un calo drastico del loro fatturato, proprio per via del fango e delle frane che si sono verificate durante lo scorso inverno. Nei prossimi paragrafi, si potranno vedere tutti i dettagli riguardanti questa misura di recente introduzione.

In cosa consiste il bonus maltempo 2026
Si tratta di un’indennità destinata a tutti i lavoratori che, dal periodo del 18 gennaio 2026 al periodo del 30 aprile 2026, hanno subito danni o sospensioni lavorative dovute all’emergenza meteo. L’indennità in questione prevede l’erogazione di 500 euro per ogni periodo di fermo.
Il tetto massimo cumulabile, considerando un periodo massimo di 15 giorni, è di circa 3.000 euro. Tuttavia, al fronte di una cifra come quella appena scritta, si è immediatamente acceso un dibattito. Infatti, un imprenditore che ha subito danni così ingenti, troverà la suddetta cifra insufficiente.
La domanda per richiedere questa indennità può infatti essere presentata non solo da collaboratori coordinati e continuativi, ma anche da lavoratori autonomi, professionisti e titolari di impresa iscritti alla previdenza obbligatoria. Questo, a patto che risiedano in Calabria, Sicilia o Sardegna.
Come inviare la richiesta
La procedura per richiedere il bonus maltempo 2026, dovrà essere effettuata entro il 20 giugno di quest’anno. Si dovrà accedere al portale Inps tramite credenziali apposite, e recarsi nell’area “Sostegni, Sussidi e Indennità”.
Una volta trovata la voce di proprio interesse, si dovranno dichiarare i dati richiesti. Sui quali l’Inps effettuerà dei controlli a tappeto, come già annunciato, con lo scopo di valutarne l’effettiva corrispondenza.