La sentenza della Cassazione sul ricorso contro il licenziamento di un bidello. Corte che ha dato ragione ai primi due gradi di giudizio.
ROMA – La sentenza della Cassazione sul ricorso contro il licenziamento di un bidello ha dato ragione ai primi due gradi di giudizio. Secondo la Corte, infatti, la scuola può decidere la cessazione del rapporto di lavoro con il collaboratore scolastico se non fa le pulizie a scuola.
Il terzo grado di giudizio si è dovuto pronunciare sulla vicenda dopo il ricorso presentato da un uomo, che si è visto respinto la sua impugnazione sia in primo che in secondo grado. Una sentenza destinata ad essere un precedente importante anche per altri casi simili.
Le motivazioni della Cassazione
Nella sentenza, riportata dall’Agi, la Cassazione ha precisato che “la Corte d’Appello aveva ragione nel sostenere che il rifiuto della prestazione era reiterato e assolutamente ingiustificato e rappresentava una violazione grave, influente sull’organizzazione dell’attività del plesso scolastico“.
“I compiti dell’operatore scolastico – si legge ancora – erano pertanto quelli di minore impegno: spazzare il pavimento, spolverare e pulire i banchi di sole quattro aule. Il lavoratore, inoltre, era già stato colpito da vari rimproveri scritti senza risultato e anzi si era convinto ancor più della bontà della sua posizione“.
La difesa del bidello
La vicenda risale ormai a diversi mesi fa. A denunciare la mancata pulizia delle aule erano stati alunni e professori. Il collaboratore scolastico, però, si era difeso dicendo di “non aver agito in modo intenzionale perché riteneva che questi lavori non fossero di sua competenza“.
Secondo la versione dell’uomo, il suo compito era quello “dell’accoglienza e della sorveglianza degli alunni e del pubblico e della custodia dei locali scolastici“. Una ricostruzione che non sembra essere condivisa dalla giustizia italiana tanto che il suo ricorso è stato rigettato in tutti i gradi di giudizio.