I valori del costo chilometrico ACI per ogni veicolo in circolazione vengono determinati in base a diversi fattori e pubblicati con cadenza annuale dalla Gazzetta Ufficiale.
I dipendenti o i professionisti che lavorano presso un’azienda utilizzando il proprio veicolo, per svolgere attività di vario genere a favore del datore di lavoro, hanno diritto ad un rimborso chilometrico. Questi viene calcolato determinando il cosiddetto ‘costo chilometrico’. L’ACI (Automobile Club Italia) mette a disposizione sul proprio sito – previa registrazione – un servizio online per il calcolo del rimborso; ogni anno, inoltre, il Ministero dell’Economia pubblica in Gazzetta Ufficiale le tabelle con i costi chilometrici per tutti i mezzi, divisi per alimentazione (benzina, diesel, metano, ibrida e plug-in), tipologia (autoveicoli e motoveicoli) e ‘età’ (modelli in produzione o fuori produzione).
Le tabelle costi chilometrici ACI
Le tabelle vengono elaborate dall’ACI. Ciascuna riga riporta la marca, il modello, la serie (ovvero la potenza massima espressa in CV) e, in aggiunta, nell’ultima colonna, il fringe benefit annuale. Il costo chilometrico relativo a ciascun veicolo viene elaborato dalla divisione Studi e Ricerche dell’ACI e si basa sui costi del carburante indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Metanauto. Generalmente, le tabelle relative ad un determinato anno vengono completate e pubblicate entro la fine del mese di dicembre del mese precedente. Infatti, le tabelle ACI di riferimento per il 2018 sono state pubblicate il 27 dicembre 2017.
Il calcolo costo chilometrico ACI
Il calcolo effettuato dall’ACI non può ovviamente essere perfetto. Sono tanti i fattori che andrebbero presi in considerazione, a partire dalle tariffe applicate ai carburanti. In aggiunta, dovrebbero essere messi in conti altri fattori, come lo stato delle strade di percorrenza, lo stato del veicolo utilizzato e lo stile di guida di chi lo utilizza. Ad ogni modo, le tabelle ACI sono da anni uno strumento ampiamente utilizzato per calcolare i rimborsi chilometrici.
I valori indicati dall’ACI prendono in considerazione sia i costi proporzionali (carburante, manutenzione, usura delle gomme) sia quelli non proporzionali (assicurazione e bollo auto), riuscendo a definire l’entità del rimborso in maniera abbastanza precisa e soddisfacente (non vengono conteggiati pedaggi e parcheggi in quanto rappresentano costi accessori). Altri fattori determinanti in fase di calcolo sono il tipo di alimentazione e la potenza del modello; infine, le tabelle ACI di solito riportano un valore fisso (€/km) riferito ad una fascia media di percorrenza che in genere è quella di 15.000 km.
Per quantificare il rimborso chilometrico ACI ci si può affidare al tool online messo a disposizione da parte del sito ufficiale del Club oppure utilizzarne uno online, al fine di avere una stima dell’entità del rimborso a cui si ha diritto.
Per formalizzare la richiesta di rimborso, invece, bisogna compilare un modulo standard all’interno del quale vengono riportati i dati personali del titolare del veicolo, gli estremi di identificazione del mezzo (marca, modello, numero di targa) e le informazioni relative al tragitto effettuato (data, luogo di partenza, luogo di arrivo, numero di km percorsi). Infine, basta moltiplicare il numero di km percorsi per il costo chilometrico così da ottenere la somma che corrisponde al rimborso.
Nel caso in cui il veicolo utilizzato non venga menzionato all’interno delle tabelle stilate dall’ACI, il calcolo dei costi chilometrici può essere fatto comunque. La normativa, infatti, stabilisce che “l’importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile“.
Esempio:
si consideri il caso di una FIAT Panda con motore a benzina 0.9 TwinAir che percorre, per un viaggio di lavoro, 250 km. Utilizzando le tabelle ACI che riportano i valori validi per una percorrenza media di 15.000 km l’anno, il numero di km percorsi va moltiplicato per 0,3743 euro, ottenendo una somma pari a 93,57 euro.
C’è anche da dire che alcune aziende mettono in conto un rimborso chilometrico fisso, evitando così di dover cimentarsi nelle operazioni di calcolo con relativa burocrazia. Qualora necessario, per la stima dei km percorsi si possono utilizzare anche i sistemi di navigazione che registrano i percorsi effettuati.
Le tasse sul rimborso chilometrico
Il rimborso chilometrico è (quasi) sempre esente da imposte o tassazioni di vario genere. Quando il viaggio supera i 10 km e ha come destinazione una località esterna al comune della sede lavorativa, il rimborso non viene sottoposto a tasse (perché si tratta di un indennizzo e non di remunerazione). In sede di dichiarazione redditi è bene far verificare da un consulente se è passibile di tassazione il percorso tra il luogo di lavoro e quello di residenza.
Ad ogni modo, è sempre consigliabile conservare le prove per giustificare tutte le spese sostenute nell’effettuare un determinato viaggio, tenendo presente che la deducibilità dell’importo calcolato in base alle tabelle ACI è applicabile ai veicoli di potenza pari o inferiore a 17 cavalli fiscali per i mezzi a benzina e 20 cavalli fiscali per quelli diesel, come disposto dalla normativa: “La spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza e alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel“.
A chi spetta il rimborso
Per quanto riguarda gli aventi diritto al rimborso chilometrico ACI, lo possono richiedere solo alcune categorie di lavoratori, in particolare: dipendenti, amministratori non professionisti, amministratori professionisti, soci e lavoratori autonomi occasionali.
Il fringe benefit
Come detto, le tabelle ACI riportano anche l’ammontare del cosiddetto ‘fringe benefit’, ovvero, come si legge sul sito ufficiale dell’ente, “retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private“.
Come stabilito dal Decreto Legislativo numero 314 del 1997, per i mezzi concessi ad uso promiscuo (ossia trasporto di persone e merci), “si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio“. Tale costo, dispone il decreto, viene calcolato mediante le tabelle elaborate dall’Automobile Club Italia entro il 30 novembre di ogni anno; queste vengono poi trasmesse al Ministero delle Finanze che si occupa della pubblicazione entro il 31 dicembre “con effetto dal periodo di imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.”
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