L’etilometro è lo strumento utilizzato dagli organi di polizia per rilevare il tasso alcolemico degli automobilisti durante gli accertamenti.
La guida in stato di ebbrezza è uno dei principali motivi di incidenti (anche fatali) che si registrano su strada. Le misure in vigore – oltre alle campagne di sensibilizzazione – cercano di dissuadere chiunque abbia fatto uso (anche in maniera moderata) di sostanze alcoliche dal mettersi alla guida.
L’alcool, infatti, altera i riflessi, la capacità di reazione e le percezioni sensoriali, sortendo un effetto negativo sulle abilità alla guida. Uno degli strumenti che già da tempo ormai viene utilizzato dagli organi accertatori è l’etilometro; vediamo di seguito di cosa si tratta cosa prevede la normativa in vigore (con un Decreto del 1990) in merito al suo utilizzo.
Etilometro: cosa dice il Codice della Strada
Il principale riferimento normativo per quanto concerne gli etilometri è rappresentato dall’Articolo 186 del Regolamento del Codice della Strada; nello specifico, al comma 4 si legge: “L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro“.
Le funzioni del dispositivo comprendono anche la visualizzazione dei “risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso” oltre alla produzione della prova documentale tramite un’apposita stampante.
Per essere omologati, gli etilometri devono soddisfare specifici requisiti e, nello specifico, “devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità“. Tali requisiti non restano fissi ma possono essere aggiornati con un provvedimento analogo da parte dei Ministeri sopra citati “quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano”.
L’omologazione degli etilometri è di responsabilità della Direzione della Motorizzazione Civile “sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD)“, per verificare se gli apparecchi sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in vigore.
Le specifiche tecniche dell’etilometro per alcol test
Le caratteristiche ed i requisiti dell’etilometro – oltre agli ambiti di utilizzo – sono individuati dal Decreto Ministeriale n. 196 del 22 maggio 1990. In virtù di quanto disposto da quest’ultimo, ogni dispositivo, per ottenere l’omologazione deve:
- riportare l’indicazione del costruttore (“su una taronetta inamovibile“), del tipo di apparecchio, degli estremi dell’omologazione ottenuta e il numero di identificazione; deve essere inoltre accompagnato da un manuale di istruzioni in lingua italiana e del proprio libretto metrologico (art. 4 del Decreto 22 maggio 1990, n. 196);
- deve essere protetto mediante sigilli o sistemi equivalenti.
Per quanto concerne le modalità di utilizzo, invece, il dispositivo ministeriale specifica che tutti gli strumenti omologati:
- devono essere in grado di misurare tutte le concentrazioni comprese tra 0 e 3 milligrammi per litro d’aria. “Tuttavia” – si legge nell’allegato al decreto – “per risultati di misura inferiore a 0,03 mg/1 lo strumento può indicare 0 mg/1 nel modo normale di funzionamento“.
- la sensibilità – ossia il valore minimo apprezzabile dallo strumento – deve essere di 0,01 mg/litro (“gradino di indicazione nel modo normale di funzionamento“);
- la portata (ovvero il valore massimo rilevabile) deve essere 3.1 g per litro; oltre tale valore, il dispositivo non deve fornire alcun risultato;
- il risultato della rilevazione va arrotondato per difetto fino al ‘gradino’ inferiore più vicino; l’altezza delle cifre del display deve essere di almeno 5 mm per i dispositivi fluorescenti e 10 mm negli altri casi; i caratteri devono avere un’altezza minima di 3 mm;
- l’etilometro deve essere equipaggiato con un’apposita stampante; se in quest’ultima manca la carta, non si deve procedere alle rilevazioni;
- la prova documentale prodotta dalla stampante deve contenere le seguenti informazioni: tipo e numero di matricola dell’apparecchio, numero d’ordine, data e ora della prova, verifica di buon funzionamento e verifica dello zero (prima e dopo la rilevazione e in maniera tale da non poter essere confusa con un risultato nullo del test) e risultato dell’accertamento il quale “non deve essere differenze da quello indicato sull’apparecchio col relativo simbolo dell’unità utilizzata”.
L’alcoltest tramite etilometro digitale
Quando un automobilista viene fermato per un accertamento, gli agenti dell’organo accertatore possono sottoporlo ad una verifica tramite etilometro che prende il nome di alcoltest.
Anche questo tipo di accertamento viene regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 196 del 22 maggio 1990 che dispone “l’accertamento dello stato di ebbrezza mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata“. La concentrazione di alcool deve essere il risultato di almeno “due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti“. In aggiunta, l’etilometro può anche misurare la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico. Il risultato delle misurazioni viene espresso in milligrammi per litro d’aria.
Il corretto funzionamento etilometro prevede che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il risultato definitivo della rilevazione non deve poter essere confuso con le verifiche dello zero;
- l’etilometro deve poter controllare la continuità dell’espirazione tramite un apposito dispositivo “che indichi ogni annullamento della portata d’aria espirata che avvenga fra inizio espirazione e fine del prelievo“;
- la pressione di espirazione durante il prelievo non deve essere superiore a 25 hPa per una portata di 10 litri al minuto;
- l’etilometro deve essere in grado di effettuare automaticamente una verifica di buon funzionamento prima di ogni test (o dopo una rilevazione il cui risultato sia stato superiore al massimo consentito);
- il risultato deve essere visualizzato per un tempo minimo di 10 secondi.
L’etilometro blocca motore (EAD)
L’etilometro blocca motore – spesso indicato anche come etilometro blocca auto – è un dispositivo portatile, installabile all’interno dell’auto. Si tratta di un apparecchio che, com’è facile intuire già dal nome, dopo aver effettuato una rilevazione della concentrazione di alcool nell’aria espirata, blocca il funzionamento del motore se il risultato è superiore al limite consentito.
L’utilizzo di questo dispositivo – già brevettato – non è obbligatorio ma già nel 2015 uno studio dell’Università del Michigan sosteneva che l’impiego dell’EAD era in grado di ridurre dell’85% gli incidenti fatali provocati dalla guida in stato di ebbrezza.
La sua efficacia viene universalmente riconosciuta ma in Italia non è obbligatorio; lo si può noleggiare oppure acquistare per cifre non proprio accessibili (circa 1.200 euro). In Europa è stato introdotto dai Paesi Bassi già nel 2011, a scopo preventivo, a bordo delle auto di chi aveva già commesso infrazioni relative all’abuso di alcool mentre in Francia è obbligatorio avere un kit di rilevazione a bordo.
Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/prova-etilometro-autista-337369/