Le immatricolazioni autocarro hanno rappresentato un ‘caso’ per via dei numerosi tentativi di ottenere benefici fiscali per l’immatricolazione di un’autovettura.
Gli autocarri (o camion) sono veicoli a motore destinati principalmente al trasporto merci. Il Codice della Strada (Articolo 47) li identifica come mezzi di categoria N, all’interno della quale vi sono quattro sottocategorie in base alla massa massima del veicolo. In passato, per via di un buco normativo, era piuttosto diffusa la pratica di immatricolare un’autovettura come autocarro, al fine di ottenere dei benefici fiscali. Lo scenario è cambiato nel 2006, quando il legislatore ha imposto parametri oggettivi per la classificazione – e quindi l’immatricolazione – degli autocarri.
Requisiti immatricolazione autocarro
L’Articolo 54 del Codice della Strada definisce gli autocarri come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse“. Come detto, questa tipologia di veicoli a motore rientra nella categoria N che l’Articolo 47 del Codice Stradale (‘Classificazione dei veicoli‘) identifica come “veicoli a motore destinati al trasporto di merci“.
Per tanto, la normativa è piuttosto chiara: le autovetture (o gli autobus) sono veicoli destinati al trasporto di persone (e ricadono all’interno della categoria M) mentre gli autocarri sono adibiti al trasporto merci. In altre parole, a determinare la differenza tra le due categorie di veicoli è la loro destinazione d’uso.
Va sottolineato come il Codice della Strada distingua chiaramente ‘destinazione’ e ‘uso’: la prima è “l’utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche” mentre il secondo è “l’utilizzazione economica“. Inoltre, i veicoli “possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi“. Per l’immatricolazione autocarro conto terzi occorre produrre la seguente documentazione: la domanda (tramite modello DTT2119), l’iscrizione all’albo trasportatori, la carta di circolazione (originale e fotocopia), copia del documento di identità e del codice fiscale e l’autocertificazione della Camera di Commercio. La pratica prevede anche tre versamenti: 10.20 euro sul c/c 9001, 32 euro sul c/c 4028 e un terzo sul c/c 121012 in base al tipo di targa.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 12 dicembre 2006, emesso “al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli“, stabilisce un parametro oggettivo per l’individuazione di quei veicoli che, pur immatricolati all’interno della categoria N1, non possono essere considerati autocarri (a fini fiscali). Come si legge nel documento ufficiale, si tratta di veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1, hanno un codice di carrozzeria F0, sono omologati per quattro o più posti a sedere e il rapporto tra potenza del motore e portata del veicolo è uguale o superiore a 180. Questo rapporto si calcola dividendo la potenza del motore (espressa in kW) per la portata (ovvero la differenza tra massa complessiva e tara).
Nel 2015, la Corte di Cassazione (sentenza n.14218/2015) si è espressa in materia, per dirimere la questione relativa alle autovetture immatricolate come autocarri. In sintesi, la sentenza afferma che un pick-up o un fuoristrada non possano essere immatricolati come autocarri, con i relativi benefici fiscali, poiché vengono a mancare i requisiti di competenza ed inerenza. In altre parole, la destinazione d’uso del mezzo non è puramente strumentale (come invece avrebbe voluto dimostrare il ricorrente) e per tanto decade la possibilità di classificarlo come autocarro.
Immatricolazioni autocarro e agevolazioni fiscali
Come detto, il fenomeno delle immatricolazioni di autovetture come autocarri si basa soprattutto sulla possibilità di ottenere maggiori benefici dal punto di vista fiscale. Dopo il 2006, il quadro normativo si è fatto più chiaro, in base a quanto stabilito dal provvedimento citato in precedenza.
I vantaggi che deriverebbero dall’immatricolare una vettura come autocarro si quantificano in un discreto risparmio sia sul bollo auto sia sul premio assicurativo. Per le autovetture, la tassa di possesso si calcola in base alla potenza (espressa in kW) del motore mentre per gli autocarri dipende dalla portata; è facile capire come l’espediente del ‘finto autocarro’ possa tornare utile per risparmiare sul bollo dei grandi SUV di grossa cilindrata. Per quanto concerne il lato assicurativo, i vantaggi sono relativi, in quanto – rispetto alle auto – un veicolo immatricolato come autocarro non potrebbe mantenere la classe di merito dell’intestatario. Di contro, il premio viene calcolato in base alla portata del mezzo e non alla cilindrata, come avviene invece per le auto.
Per quanto riguarda l’IVA, le detrazioni immatricolazioni autocarro ammontano al 40%. Il costo di acquisto, invece, può avere una deduzione del 100% sul reddito (a differenza di quanto accade con le autovetture, la cui deducibilità è del 40%) ma è necessario dimostrare l’inerenza della destinazione d’uso, ovvero attestare che il mezzo è destinato ad un uno strumentale ai soli fini dello svolgimento di attività aziendali. Qualora ciò non sia possibile, perché il veicolo è destinato ad uno promiscuo (aziendale e privato), il proprietario deve rinunciare ad una parte dell’imponibile. Va inoltre ricordato che la prova di inerenza è un onore a carico del contribuente. Infine, è bene sottolineare che per i veicoli acquistati nel 2018 è possibile beneficiare del superammortamento, ovvero il costo deducibile viene maggiorato del 30%.
Le sanzioni per uso improprio dell’autocarro
Chi non rispetta le limitazioni immatricolazioni autocarro si espone al rischio di incorrere in una sanzione. Le violazioni possono essere di varia natura e sono elencate nell’Articolo 82 del Codice della Strada (‘Destinazione ed uso dei veicoli’). Questi stabilisce che gli autocarri possono essere utilizzati “in via eccezionale e temporanea” per il trasporto persone ma solo dopo il rilascio di un’autorizzazione, con il nulla osta del Prefetto, da parte dell’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
In generale, chi utilizza un veicolo per una destinazione d’uso diversa da quella indicata sulla carta di circolazione può essere sanzionato con il pagamento di una somma che va da 80 a 318 euro. Nello specifico, chi utilizza – senza aver ottenuto l’apposita autorizzazione – un autocarro per il trasporto di persone anziché merci incorre in una sanzione pecuniaria il cui ammontare va da 398 a 1.596 euro. In aggiunta, per entrambe le violazioni, il comma 10 dell’Articolo 82 prevede una sanzione accessoria che consiste nella sospensione della carta di circolazione per un periodo compreso tra uno e sei mesi; tale periodo passa da sei a dodici mesi in caso di recidiva.
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