Competenza territoriale, anche di questo discute la Legge inerente i casi di pignoramento prezzo terzi.
Pignoramento presso terzi competenze
Il pignoramento presso terzi vede il giudice competente per materia.
Se invece si discute di competenza territoriale allora il tema diventa più ampio.
Partendo dalla competenza territoriale generale va detto che questa sul piano generale si profila il tribunale come luogo competente e il tribunale sarà quello nel quale il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Nel 2014 è stata infatti approntata una modifica al codice di procedura civile che dice ora:
Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Sentenze e Eccezioni
Esistono comunque delle eccezioni sul piano legislativo e queste nel corso del tempo sono state individuate attraverso delle sentenze della Cassazione.
Ad esempio in tema di banche e qualora il terzo fosse un istituto di credito la competenza è del tribunale del luogo in cui la banca ha la propria sede legale, o l’agenzia nella quale c’è il rapporto di conto corrente, ma solo se ci sia la condizione di un rappresentante autorizzato a rendere la dichiarazione di terzo.
Altra sentenza è quella che evidenzia che qualora l’istituto di credito svolgesse un servizio di tesoreria relativo ad un ente pubblico, la competenza è del tribunale dove ha sede la banca tenuta al pagamento del credito. Tale sentenza è della Cassazione e in data 6 aprile 2006 n. 8112. Interessante leggere questa sentenza perché i suoi paragrafi evidenziali ulteriori informazioni utili all’utenza.