La pensione di reversibilità spetta solo a coniugi e unioni civili. Ecco cosa dice l’INPS, cosa cambia per le convivenze.
Quando si vive insieme da anni, si condividono spese, casa, progetti e magari figli, è naturale pensare che anche lo Stato consideri quella relazione una famiglia a tutti gli effetti. Nella vita quotidiana è così. Nel sistema previdenziale, però, la prospettiva cambia.
La pensione di reversibilità non segue la percezione sociale del legame, ma la sua forma giuridica. Ed è proprio qui che molti scoprono una differenza che può pesare moltissimo nel momento più difficile.

Matrimonio e unione civile: tutela piena e automatica
Nel 2026 la regola è netta: la reversibilità spetta automaticamente al coniuge e al partner unito civilmente. La legge ha equiparato l’unione civile al matrimonio sotto il profilo dei diritti previdenziali, garantendo la stessa protezione economica in caso di decesso.
Il presupposto è l’esistenza di un vincolo formalizzato che comporti obblighi reciproci di assistenza morale e materiale. È questa formalizzazione che fa scattare la tutela economica. In presenza di matrimonio o unione civile, il diritto non dipende dalla durata del rapporto né da ulteriori prove: la protezione è prevista per legge.
Convivenza di fatto: cosa cambia davvero
Diverso è il discorso per chi vive in convivenza di fatto, anche se registrata all’anagrafe. In questo caso, la pensione ai superstiti non è riconosciuta automaticamente. La normativa continua a distinguere in modo chiaro tra rapporto formalizzato e semplice convivenza.
Esistono sentenze che, in situazioni particolari, hanno riconosciuto la reversibilità anche al convivente superstite. Tuttavia si tratta di casi eccezionali, legati a decisioni dei tribunali e fondati su prove molto solide: stabilità della relazione, dipendenza economica concreta, durata significativa del legame. Non è una garanzia, ma una possibilità incerta.
Un elemento interessante riguarda invece la ripartizione della pensione tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato titolare di assegno. In questo caso il giudice può valutare anche gli anni di convivenza precedenti al matrimonio per stabilire le quote. È un riconoscimento indiretto del valore del rapporto, ma non crea un diritto autonomo per i conviventi non sposati.
Il punto, quindi, è chiaro: se l’obiettivo è garantire al partner una tutela previdenziale certa, la formalizzazione del legame non è un dettaglio burocratico. È la condizione che fa la differenza tra protezione automatica e totale assenza di diritto.