Fatturazione elettronica carburante: cosa dice la legge
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Direttore: Alessandro Plateroti

Fatturazione elettronica carburante: cosa dice la legge

benzina diesel

In vigore dal primo gennaio 2019, la fatturazione elettronica carburante ha sostituito in maniera definitiva le schede carburante in formato cartaceo.

Nel 2018 è stata approvata la Legge di Bilancio che prevede l’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte dei distributori di carburante per autotrazione. A seguito delle proteste degli operatori di settore, che hanno lamentato il troppo poco tempo a disposizione per effettuare gli adeguamenti necessari a rispettare gli obblighi imposti dalla nuova normativa, il Governo ha approvato una deroga al primo gennaio 2019, termine a partire dal quale è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica carburante. In tal modo sono state definitivamente accantonate le schede carburante cartacee.

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La normativa europea: la Direttiva del 2014

L’obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto dalla Direttiva Europea 2014/55/UE del 16 aprile 2014 per la quale la fattura elettronica è “una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l’elaborazione automatica ed elettronica“. La Direttiva individua chiaramente gli “elementi essenziali” di questo tipo di fattura, ovvero:

  • identificatori di processo e della fattura;
  • periodo di fatturazione;
  • informazioni relative al venditore;
  • informazioni relative all’acquirente;
  • informazioni relative al beneficiario;
  • informazioni relative al rappresentante fiscale del venditore;
  • riferimento del contratto;
  • dettagli relativi alla consegna;
  • istruzioni di pagamento;
  • informazioni su importi a credito/debito;
  • informazioni relative alle voci della fattura;
  • totali della fattura;
  • ripartizione dell’IVA.

Come spiegato successivamente anche dall’Agenzia delle Entrate, tramite la Circolare N. 8/E dell’aprile 2018, non è obbligatorio inserire il numero di targa (o un altro estremo di identificazione del veicolo) all’interno della fattura elettronica. Elementi quali targa, modello o Casa costruttrice del veicolo rappresentano indicazioni “puramente facoltative” le quali “potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa“. Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, “l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica“.

La normativa italiana: la Legge di Bilancio 2018 e la deroga al 2019

La Direttiva Europea è stata recepita dalla Legge di Bilancio entrata in vigore nel 2018. Il testo stabiliva che “a decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori“.

Lo scopo del provvedimento, oltre ad adeguare la normativa italiana a quella comunitaria, è quello di “semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati“.

Come già accennato, le proteste delle associazioni e delle sigle di settore hanno portato all’approvazione di una proroga per l’emissione della e-fattura carburante. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018), ha posticipato l’effettiva entrata in vigore della fatturazione elettronica al primo luglio 2019, “per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione“.

Bisogna sottolineare come la proroga fatturazione elettronica carburante sia stata applicata solo agli impianti stradali mentre per altri soggetti (come ad esempio i grossisti o le compagnie petrolifere) il termine di decorrenza dell’obbligo è rimasto quello originario fissato dalla Legge di Bilancio del 2018.

benzina diesel
Fonte immagine: https://pixabay.com/it/benzina-diesel-gas-carburante-olio-175122/

Fatturazione elettronica carburante come funziona

Detto dei principali riferimenti normativi, vediamo ora come funziona in concreto la fatturazione elettronica relativa all’acquisto di carburanti per autotrazione. A tal proposito è bene citare un parere espresso dall’Agenzia delle Entrate il 14 novembre 2019: “nel caso di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la deduzione della spesa ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell’Iva relativa è consentita solo in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante“. Nello specifico, tali mezzi di pagamento sono rappresentati da carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da soggetti finanziari autorizzati.

In altre parole, dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, i possessore di partita IVA potranno detrarre gli acquisti di carburante solo se questi sono effettuati con moneta elettronica. Ciò non impedisce ai consumatori – con o senza partita IVA – di continuare ad acquistare la benzina o il gasolio presso i distributori stradali pagando in contanti.

Per quanto riguarda il funzionamento in concreto del processo di fatturazione, ogni operatore ha sviluppato degli strumenti appositi per facilitare l’intera procedura:

  • Eni Station Partita IVA è l’app sviluppata da Eni per la gestione della fattura elettronica; come si legge sul sito ufficiale, è “disponibile per sistemi operativi iOS e Android, permette di configurare un profilo cliente associando i dati di fatturazione, oltre che una carta di credito / debito, come i Bancomat di ultima generazione“;
  • RecardQ8 Business è la carta per la fatturazione elettronica carburante Q8; si tratta di una “carta carburante ricaricabile che permette di generare automaticamente le fatture elettroniche“;
  • Carta Carburante IP Plus: accettata anche in 16 paesi esteri, la carta carburante del Gruppo Api emette la fattura elettronica con cadenza quindicinale o mensile; con la “CartaMaxima” è possibile usufruire di uno sconto dedicato in fattura mentre il servizio “Fatturazione IP” è usufruibile per i clienti che si registrano al sito online;
  • Essocard è la carta carburante del Gruppo Esso; consente di scaricare la fattura elettronica dal sito EssoCardOnline.com.

Al di là delle carte di credito e debito autorizzate e delle carte carburante sopra indicate, l’Agenzia delle Entrate (con la Circolare N. 8 /E del 30 aprile 2018) ha individuato anche gli altri mezzi di pagamento idonei alla fatturazione elettronica quali assegni, sia bancari che postali, circolari e non oppure vaglia cambiari e postali.

Per quanto riguarda le tessere carburante ricaricabili emesse dalle compagnia petrolifere, l’Agenzia ha specificato che “all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello della fatturazione elettronica“. In sostanza, la fatturazione elettronica è obbligatoria solo se il buono o la tessera sono spendibili esclusivamente presso i punti di distribuzione della compagnia stessa mentre “laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori“, l’acquisto viene registrato per mezzo dell’emissione di un semplice documento di legittimazione “la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto“.

Fonte immagine: https://pixabay.com/it/benzina-diesel-gas-carburante-olio-175122/

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ultimo aggiornamento: 11 Dicembre 2019 12:54

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