Rispetto ad una di interesse storico, una macchina d’epoca può circolare solo per partecipare a raduni o manifestazioni appositamente organizzati.
Quando si parla di auto fuori produzione e non più in commercio da molti anni, si tende spesso a fare confusione tra macchina d’epoca e di interesse storico. Si tratta di due categorie di veicoli ben distinte, individuate da precise disposizioni del Codice della Strada. In virtù del differente ‘status’, le due tipologie di autovettura sono soggette a specifiche limitazioni e possono godere di agevolazioni ed esenzioni riguardanti la tassa di possesso e la copertura assicurativa. Vediamo di seguito qual è la normativa di riferimento e tutto quanto c’è da sapere in materia.
Definizione e caratteristiche delle macchine d’epoca
La definizione di macchina d’epoca viene fornita dall’articolo 60 del Codice della Strada (“Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico“). In generale, sia le auto d’epoca che quelle ‘storiche’ sono considerate quali “veicoli dalle caratteristiche atipiche” (articolo 59 del Codice Stradale).
Il comma 2 dell’articolo 60 C.d.S. definisce le auto d’epoca come veicoli “cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri“.
In sostanza, una macchina d’epoca è un modello destinato alla conservazione. In aggiunta, non può circolare su strada, fatta eccezione per la circostanza in cui debba prendere parte a manifestazioni o raduni organizzati. In tal caso, la circolazione su strada è consentita “limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni“ e solo dopo aver ottenuto una speciale autorizzazione. Quest’ultima deve essere rilasciata dall’ufficio del Dipartimento dei trasporti trasporti che si trova nella circoscrizione che include la sede della manifestazione o del raduno. L’organizzatore dell’evento è tenuto, preliminarmente, a presentare al suddetto ufficio un “elenco particolareggiato” dei veicoli partecipanti.
Il Dipartimento rilascerà quindi un’autorizzazione in cui vengono riportati i seguenti dati: la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita, in relazione agli standard di sicurezza offerti dal veicolo.
Per chi circola a bordo di una macchina d’epoca senza la necessaria autorizzazione, la normativa prevede una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una multa il cui importo è compreso tra gli 84 ed i 335 euro.
Auto d’epoca e storica differenza
Come detto, spesso si tende a confondere le auto d’epoca con quelle di “interesse storico e collezionistico“. Un’auto storica, per essere tale, deve essere iscritta ad uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo o Storico FMI.
In aggiunta, rispetto ai modelli ‘d’epoca’, le auto storiche possono circolare liberamente su strada, a patto di possedere i requisiti di sicurezza previsti per questo genere di veicoli. L’iscrizione ASI – o ad un qualsiasi altro registro storico – consente di stipulare una polizza assicurativa a ‘classe fissa’, beneficiando di una forte agevolazione per quanto riguarda l’ammontare del premio assicurativo.
L’ACI considera di interesse storico i modelli di auto con almeno 20 anni di anzianità. Sul proprio sito ufficiale, l’Automobile Club d’Italia riporta un elenco dei modelli di auto storiche di anzianità compresa tra i 20 ed i 39 anni poiché i modelli costruiti 40 (e più) anni fa vengono considerati automaticamente di interesse storico e per tanto non riportati nell’elenco.
Macchina d’epoca bollo e assicurazione
La situazione relativa alla tassa di possesso ed alla copertura assicurativa è resa quantomeno nebulosa dalla confusione che regna in merito alla distinzione tra le auto d’epoca e quelle storiche.
In linea di massima, vanno anzitutto registrati gli ultimi sviluppi normativi. Nel 2015, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, è stato reintrodotto il pagamento del bollo auto per i modelli di anzianità compresa tra i 20 ed i 29 anni mentre per quelli dai 30 anni in su la tassa di possesso non va pagata.
Ciò vuol dire che, almeno per ciò che concerne il pagamento del bollo, l’anno di immatricolazione della vettura rappresenta una discriminante significativa. Un’auto, infatti, per essere considerata d’epoca o storica, deve avere – in entrambi i casi – almeno vent’anni.
Nel caso di una macchina d’epoca, il calcolo dell’anzianità deve basarsi sull’anno di costruzione e non su quello di immatricolazione (i due possono coincidere ma non è sempre così).
Circolazione macchina d’epoca: limiti e normativa
Come sottolineato in precedenza, una macchina d’epoca non può circolare, se non per raggiungere la sede di una manifestazione o un raduno. In tal caso, è necessario ottenere un’apposita autorizzazione alla circolazione. Poiché un’auto d’epoca risulta non più registrata all’interno del Pubblico Registro Automobilistico, essa ottiene l’attestazione di ‘veicolo d’epoca’ dopo una perizia condotta da un tecnico della Motorizzazione Civile; al buon esito dell’esame segue la registrazione della vettura in un apposito registro del Dipartimento dei Trasporti.
Una vettura d’epoca può quindi circolare con il cosiddetto ‘foglio di via‘, accompagnato da una targa provvisoria, secondo quanto disposto dall’articolo 99 del Codice della Strada. La documentazione viene rilasciata dall’ufficio provinciale di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione per “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione“.
Chi circola senza foglio di via e targa provvisoria può essere sanzionato con una multa di importo compreso tra 25 e 99 euro; il mancato rispetto del percorso e delle prescrizioni tecniche riportate all’interno del foglio comporta una sanzione amministrativa più severa (multa da 41 a 168 euro); la sanzione passa ad una cifra superiore (tra 84 e 335 euro) se le infrazioni sopra descritte vengono commesse per più di tre volte.
Per quanto riguarda le auto storiche, invece, la situazione è ben diversa. La vettura deve ottenere una certificazione di rilevanza storica e collezionistica (rilasciata dall’ASI); a tale scopo deve presentarsi in buono stato di conservazione, sia per quanto riguarda gli interni che la carrozzeria. Il pagamento del bollo è subordinato all’anzianità del veicolo mentre la stipula della copertura assicurativa agevolata non può prescindere dall’iscrizione ad un registro storico.
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