Inail, le persone che hanno contratto il virus dopo aver rifiutato il vaccino hanno diritto all’infortunio sul lavoro.
L’Inail riconosce il risarcimento a chi rifiuta il vaccino, nello specifico agli infermieri che hanno rifiutato il vaccino contro il Covid. Dopo giorni di attesa sono arrivate le indicazioni dell’Istituto sul caso spinoso degli infermieri del San Martino di Genova.
Il caso degli infermieri del San Martino di Genova: il contagio è infortunio sul lavoro o malattia?
Il caso specifico intorno al quale ruota la discussione è quello dei 15 infermieri che hanno rifiutato il vaccino e che sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Il Direttore Amministrativo del San Martino di Genova ha chiesto chiarimenti all’Inail. La questione è delicata ed è così riassumibile: chi contrae il virus dopo aver rifiutato il vaccino ha diritto all’indennizzo legato all’infortunio sul lavoro oppure ha diritto semplicemente alla malattia?
Fino alla fine dello scorso anno, il contagio veniva considerato automaticamente come infortunio sul lavoro. Ma dall’inizio del 2021 è partita la campagna di vaccinazione che nella prima fase ha interessato proprio il personale sanitario.
L’Inail riconosce il risarcimento a chi rifiuta il vaccino contro il Covid
La palla passa quindi all’Inail, consapevole del fatto di avere sulle spalle una pressione non indifferente. Infatti la decisione, a prescindere dalla risposta, potrebbe essere estesa anche ad altri ambiti lavorativi. E la risposta è tutt’altro che scontata.
Se i 15 infermieri in questione hanno diritto al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro, allora molti potrebbero decidere di non vaccinarsi. In caso contrario si aprirebbe la discussione sulla libertà degli individui, alla luce del fatto che il governo ha deciso di non rendere obbligatoria la vaccinazione contro il Covid. Una scelta rischiosa che lascia zone d’ombra come questa.
Per l’Inail gli operatori sanitari che si contagiano hanno diritto all’infortunio sul lavoro anche se precedentemente hanno rifiutato il vaccino. Questo ovviamente se il contagio avviene sul posto di lavoro.
“Sotto il profilo assicurativo il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione dell’operatività della tutela”, si legge nella lettera riportata dall’Ansa. Ma chi non si vaccina potrebbe non aver diritto al risarcimento del danno.